25 Novembre 2024 - 11:48

Lotterie e giochi: la tassazione delle vincite ai fini Irpef

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30 Novembre 2016

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Gli introiti derivanti dalla partecipazione a lotterie, concorsi e giochi, conseguiti da persone fisiche, costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta

 

In base a quanto previsto espressamente dal Tuir (articolo 67, comma 1, lettera d), i premi e le vincite appartengono alla categoria dei redditi diversi.
In particolare, sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente):

  • le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico
  • i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte
  • i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.

I premi e le vincite sopra indicati costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel corso del periodo d’imposta, senza alcuna deduzione (articolo 69, comma 1, Tuir).
In altri termini, essi sono assoggettati a imposta:

  • secondo il criterio di cassa (quindi, indipendentemente dalla data di svolgimento della manifestazione a seguito della quale è stata conseguita la vincita o il premio)
  • per l’intero importo, non essendo ammessa alcuna deduzione.

In linea generale, tali redditi sono assoggettati a ritenuta alla fonte. La relativa disciplina è dettata dall’articolo 30 del Dpr 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), che prevede aliquote diverse a seconda del tipo di manifestazione, da cui ha origine la vincita o il premio.
La norma stabilisce che i soggetti che erogano tali proventi, e che, come avviene nella maggior parte dei casi, operano in qualità di sostituti d’imposta, applicano una ritenuta a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa.
Dalla lettura dell’articolo 30 si evince che la ritenuta non si applica:

  • quando altre disposizioni già prevedono l’applicazione di una specifica ritenute alla fonte
  • quando il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro (al contrario, se il valore è superiore al limite indicato, la ritenuta si applica sull’intero importo; inoltre, tali disposizioni non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente)
  • nei casi residuali in cui i premi e le vincite sono corrisposti da soggetti che non agiscono in qualità di sostituti d’imposta.

Le aliquote previste dall’articolo 30 sono illustrate nella tabella seguente

VINCITA O PREMIO ALIQUOTA
Premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficienza  

10%

Premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe  

20%

Vincite e premi conseguiti in ogni altro caso 25%

In tutti i casi in cui il premio e la vincita sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, il reddito non è ulteriormente tassato e il percettore non deve indicarli nella propria dichiarazione dei redditi.
Lo stesso articolo 30 (commi 4, 5 e 6), inoltre, prevede una serie di ipotesi in cui la ritenuta è compresa nelle imposte specifiche previste dalla legge in relazione a determinate manifestazioni.
In particolare:

  • la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo stesso in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco
  • la ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Coni e dall’Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell’imposta unica prevista dalle leggi vigenti
  • l’imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore e al libro è compresa nell’importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è dovuto un diritto pari al 6%, trattenuto dal concessionario all’atto del pagamento della vincita, con obbligo di riversamento all’erario, sulla parte della vincita eccedente 500 euro, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza (articolo 6, decreto Mef del 12 ottobre 2011) :

  • Vinci per la vita – Win for life
  • Vinci per la vita – Win for life gold
  • SiVinceTutto SuperEnalotto
  • lotterie nazionali a estrazione istantanea
  • Enalotto, Superstar.

Nei casi, invero residuali, in cui premi e vincite siano corrisposti da soggetti che, non agendo in qualità di sostituti d’imposta, non sono tenuti a effettuare la ritenuta a titolo d’imposta, il percettore deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RL del modello Unico Pf) l’intero ammontare percepito nel corso del periodo d’imposta, senza alcuna deduzione.

 

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