24 Novembre 2024 - 16:44

Avv. Sambaldi (As.Tro). Contrazione dell’offerta legale di gioco e diffusione di apparecchi illeciti

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30 Novembre 2016

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Matchfixing. Lega Pallavolo di Serie A e Sportradar insieme per un progetto di integrità nello sport

“Le misure restrittive dell’offerta legale di gioco, contenute nei provvedimenti adottati in materia da Regioni e Comuni, possono determinare – scrive l’avv. Chiara Sambaldi, del Centro Studi e Ricerche As.Tro – una crescente migrazione della domanda di gioco verso apparecchiature per il gioco “non lecito”.

“Pur in mancanza di una definizione codificata – prosegue -, con l’espressione “Totem”, si indica in genere, un’apparecchiatura che attraverso connessione telematica a piattaforme di gioco (autorizzate o meno dai Monopoli di Stato) consente l’effettuazione di giochi e/o scommesse all’interno dei pubblici esercizi nei quali sono installate. Si tratta, pertanto, di strumenti in grado di veicolare un’offerta di gioco non autorizzata, dinamica e sempre aggiornata, in grado di recepire rapidamente gli stimoli e le preferenze degli utenti.

In ragione della riscontrata espansione di tale forma di offerta di gioco non autorizzata, è lecito interrogarsi sul perimetro della capacità repressiva di tale fenomeno e sulla efficacia “sistemica” della risposta sanzionatoria.

I dati diffusi relativamente agli accertamenti, sequestri e denunzie all’autorità giudiziaria, eseguiti dalle forze dell’ordine, non consentono di fare previsioni sulla diffusione di detti fenomeni illeciti, la cui “persistenza”, , occorre ricordarlo, si alimenta anche in virtù della legittimazione raggiunta in sede giurisdizionale, benché limitatamente ai profili penalistici.

Dall’esame della giurisprudenza formatasi in materia è facile evincere che l’oggettiva difficoltà dell’interprete, nella individuazione della fattispecie alla quale ricondurre la condotta accertata, è da imputarsi alla complessa e stratificata normativa sanzionatoria e alla previsione di fattispecie parzialmente sovrapponibili.

All’indomani della Legge di Stabilità per il 2016, che risulta aver colmato la lacuna sanzionatoria del divieto previsto dal cd Decreto Balduzzi del 2012 (relativa alla messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco, autorizzate o meno), l’ADM è intervenuta con la circolare del febbraio 2016, fornendo istruzioni per la corretta applicazione delle sanzioni amministrative, appunto introdotte dall’art. 1 commi 923-925 della Stabilità 2016.

L’Amministrazione ha inteso precisare che la lacuna sanzionatoria suddetta fosse, in realtà, già stata colmata dal comma 648 della Legge di Stabilità per il 2015, a mente del quale il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento, del prelievo unificato nel primo caso e dell’imposta unica nel secondo, salva l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 20.000 per ogni apparecchio, in ogni caso oggetto di confisca amministrativa.

ADM, nell’ambito delle istruzioni fornite agli uffici territoriali, indicava pertanto di procedere alla contestazione di entrambe le violazioni rilevate (ai sensi dell’art. 1 commi 646 e 648 della Legge di Stabilità per il 2015 e ai sensi dell’art. 1 comma 923 della Legge di Stabilità del 2016).

Sulla scorta di un’interpretazione sistematica del dettato normativo risulta tuttavia plausibile ritenere che le disposizioni normative di cui alla Legge di Stabilità per il 2015, nel fare riferimento agli apparecchi comunque idonei a consentire l’esercizio del gioco con vincita in denaro, con le caratteristiche dettagliatamente indicate, intendessero riferirsi ad apparecchi di cui al comma 6 art. 110 TULPS, manomessi (non collegati).

L’azione repressiva dei fenomeni di offerta non autorizzata di gioco tramite apparecchi trova quindi ostacoli di non poco conto sul fronte penale (per la pressoché totale assenza di deterrenza della sanzione), e sul fronte amministrativo si imbatte nel contesto della complessità (e durata) del contenzioso civile in sede di opposizione alle sanzioni amministrative.

Occorre, peraltro, considerare che anche in tale ambito si registra l’interferenza del diritto interno con il diritto europeo laddove l’apparecchio si configuri per l’offerta di giochi promozionali, con richiamo alla direttiva 31/2000/CE, in parte recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs n. 70/2003.

La Legge di Stabilità per il 2016 ha esteso il divieto di cui al Decreto Balduzzi anche all’ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al suddetto Dlgs 70/2003, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Non può essere, pertanto, escluso lo sviluppo sul piano UE del contenzioso nazionale con la conseguente incertezza giuridica che ne potrebbe scaturire nell’ordinamento interno.

Vi sia chiarezza, quindi sull’effettiva e consapevole volontà delle Regioni e dei Comuni: andando “oltre” un normale ridimensionamento dell’offerta di gioco legale nei territori (ragionevole – auspicabile – universalmente invocato), si rischia di dare per scontato ciò che scontato non è, ovvero la capacità repressiva di “quel” gioco illegale che tenterà di appropriarsi degli spazi lasciati vuoti dal gioco lecito. Dare per scontato che del gioco illegale si occuperanno le forze di polizia giudiziaria, e che del gioco legale si possa fare a meno, per una avanzata tutela di uno stile di vita “salubre” e senza azzardo, sarebbe un grave errore le cui conseguenze ricadrebbero sul “tessuto commerciale” del Paese, e quindi sulla collettività”.

PressGiochi

 

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