Lega Ippica Italiana. In finanziaria l’ennesimo furto al sistema ippico italiano Disapplicata la circolare ‘Fanelli’ per contrasto con il diritto comunitario (Bergamo). Legittima la chiamata diretta in giudizio del funzionario
Disapplicata la circolare ‘Fanelli’ per contrasto con il diritto comunitario (Bergamo). Legittima la chiamata diretta in giudizio del funzionario ADM, ma la sua condotta non è ‘colpa grave’ (Roma). Stanley proporrà appello.
A distanza di pochi giorni l’uno dall’altro i tribunali civili di Bergamo e Roma emettono due decisioni di alto profilo.
Il tribunale di Bergamo ha annullato una sanzione di 30.000 euro comminata da ADM Lombardia a carico di un CTD Stanley che aveva installato apparecchi AWP in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 88 tulps.
Secondo il giudice bergamasco la sanzione proposta dalla Direzione territoriale di ADM Lombardia, “… è viziata da illegittimità…” perché “è stata irrorata dall’Agenzia resistente [Adm] sul presupposto che [il titolare] fosse privo della licenza di cui all’art. 88 TULPS…..”. Ma, secondo il giudice, che cita sia il Consiglio di Stato che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, al CTD é stata negata la licenza in parola in violazione del diritto dell’Unione e se é illegittimo il diniego ne consegue la illegittimità della sanzione.
Ben diverso il provvedimento del Tribunale di Roma, di notevole spessore giuridico, che la Stanley considera positivo, malgrado non sia stata accolta la richiesta di riconoscimento della ‘colpa grave’ di un funzionario apicale ADM.
Infatti, il giudice dott.ssa Silvia Antonioni riconosce che “…l’azione diretta [di chiamata in giudizio] nei confronti del singolo funzionario trova il suo fondamento nell’art.28 della Costituzione ….[e nel] l’art. 22 d.p.r n. 3/1957, secondo cui l’impiegato che con dolo o colpa grave …. cagioni un danno ingiusto nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite…, è personalmente obbligato a risarcirlo …”.
Ulteriore principio fondamentale evidenziato dal Tribunale di Roma è la piena competenza del giudice ordinario e la infondatezza di qualsiasi ipotesi di competenza del giudice amministrativo.
Il giudice del Tribunale di Roma spiega poi nelle restanti pagine della sentenza (pagg. 15-26) i motivi per cui una circolare, che avrebbe solo carattere interpretativo, non può fare danni perché, in sostanza, non è una legge e non ha applicazione vincolante. Il giudice purtroppo si limita ad una condivisibile disamina formale del problema che gli è stato prospettato, ma non conosce le caratteristiche peculiari del settore, e non sa cosa succede in realtà. La realtà è sotto gli occhi di tutti proprio nel caso di Bergamo: eccolo il danno! Sanzioni comminate per aver installato le macchine in mancanza di una licenza che non viene concessa in violazione del diritto dell’Unione. E’ per questa ragione che ci spiace che il giudice Antonioni si sia fermata all’aspetto formale con argomenti di pregio giuridico, ma del tutto avulsi dalla realtà del caso, che vede essenzialmente Stanley e ADM in contrapposizione continua.
Con la conseguenza che la circolare del Fanelli è stata, contrariamente a quello che pensa il giudice, più che applicata da funzionari a cui la Stanley si era espressamente rivolta per altre ragioni di giustizia.
Bergamo è solo uno dei tanti casi.
Impossibilitati ad installare le macchine a causa delle sanzioni che sono scaturite dall’applicazione della circolare, i CTD si sono accontentati, e la Stanley ha dovuto subirlo, di locali più piccoli. Il tutto alla vigilia di una nuova gara che la Stanley dovrà ora affrontare con locali meno attraenti e meno performanti, e quindi in condizioni di inferiorità rispetto agli altri operatori.
ADM dovrebbe riflettere sulle possibili conseguenze di lungo periodo di questa situazione ingiusta.
Perché mentre il danno è stato già fatto ed è irreparabile, la volontà di rimediarvi può scongiurare un maggior danno di lungo periodo e i conflitti conseguenti.
Infatti tra gli argomenti svolti nella circolare, proprio per il modo come sono svolti, c’è l’impronta digitale del presupposto per un più che fondato ricorso alla Corte di appello, mentre dal lato delle sanzioni la Stanley intende coinvolgere la Corte di Giustizia.
Resta il fatto che l’emanazione della circolare e i mancati rimedi, malgrado le sollecitazioni di Stanley, non sono considerate dal Tribunale di Roma, al momento, idonei a determinare la colpa grave del funzionario ADM che la ha emanata. La Stanley annuncia ricorso in appello.
PressGiochi
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