24 Novembre 2024 - 18:33

Pronuncia Tar Bolzano. Sbordoni: “L’effetto pantera”

Con un’importante pronuncia (sentenza n. 302/2016  pubblicata in data 31 ottobre 2016) il Tar Bolzano ha finalmente affermato quel principio di cui da tempo si cercava riscontro: non si può

07 Novembre 2016

Con un’importante pronuncia (sentenza n. 302/2016  pubblicata in data 31 ottobre 2016) il Tar Bolzano ha finalmente affermato quel principio di cui da tempo si cercava riscontro: non si può normare in maniera devastante contro il gioco lecito senza alcuna indagine istruttoria. Ecco i fatti che hanno portato a questa sentenza, che si spera sia destinata a mutare l’orientamento giurisprudenziale.

La ricorrente è una società titolare di una sala dove sono ubicate VLT.  Il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano in data 24 agosto 2011  autorizzava  detta ricorrente “alla raccolta di giocate tramite apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), R.D. 18.6.1931 n. 773, denominati VLT – Videoterminali con mescita di bevande alcoliche e superalcoliche come attività accessoria, nell’esercizio “Sala dedicata”, con sede in Bolzano, Via Roma 50”, con previsione di un orario di apertura dalle ore 6.00 alle ore 1.00. Dopo circa 5 anni di attività  (con nota del 25 gennaio 2016), il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano comunicava alla ricorrente “l’avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di giocate tramite apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), R.D. 18.6.1931 n. 773, denominati VLT – Videoterminali nella “Sala dedicata” al gioco con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 R.D. 18.6.1931 n. 773, (…)”. Nella nota il Presidente precisava che il procedimento di decadenza risultava avviato ai sensi dell’art. 5 bis della L.P. 13.5.1992, n. 13 secondo cui “per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale”.

Con provvedimento del 7.3.2016, il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano disponeva la decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di giocate nella “sala dedicata” gestita dalla ricorrente, attività di raccolta considerata vietata con decorrenza 1.1.2016. La ricorrente impugnava il provvedimento del 7 marzo, e tutte le delibere antecedenti,  facendo presente che la  politica intrapresa dalla Provincia Autonoma di Bolzano anziché regolamentare la distribuzione sul territorio del gioco legale, individuando aree circoscritte di divieto di distribuzione del gioco legale, di fatto ed in realtà avrebbe determinato il divieto assoluto sull’intera area del comune di Bolzano e non su parti di essa (cd. “effetto espulsivo”). Per l’ampiezza del raggio di interdizione (300 metri) e/o per la numerosità dei luoghi sensibili individuati dalla normativa provinciale non vi sarebbe alcuna via o area in Bolzano in cui potesse essere esercitata l’attività del gioco lecito.

A fondamento di tale affermazione la ricorrente depositava nel corso del  giudizio davanti al Giudice amministrativo perizia redatta da uno studio di architetti. Da tale perizia si evincerebbe che la normativa provinciale anziché “regolamentare” un regime di interdizione identificando alcune zone proibite (con l’effetto cosiddetto del “leopardo”), di fatto avrebbe impedito l’erogazione del gioco legale sull’intero territorio del Comune di Bolzano (con l’effetto cosiddetto della “pantera”, dal manto interamente nero). Secondo l’elaborato prodotto infatti, la percentuale di territorio comunale interdetto sarebbe pari al 99,67, con la conseguenza che tutte le sale esistenti dovranno essere chiuse e nessuna di queste potrà spostarsi o aprire in altre vie o aree della città perché tutte interdette dalla normativa provinciale.

Il Tar Bolzano  con la sentenza de qua, nel condividere la censura di parte ricorrente rileva  quanto segue. Ai sensi dell’art. 5 bis, secondo comma, della L.P. n. 13/1992 è conferita   la facoltà alla Giunta provinciale di individuare con propria delibera altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Dal tenore della disposizione secondo il collegio giudicante è palese che “l’esercizio di tale facoltà della Giunta provinciale presuppone un’approfondita attività istruttoria su livello provinciale”. Ed invero l’individuazione di altri siti sensibili deve  essere fatta – ad avviso del Tar Bolzano –  tenendo conto dell’impatto che “le eventuali autorizzazioni possono avere sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché sui problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica, appare chiaro che una simile attività istruttoria non può prescindere dalla collaborazione dei comuni, i quali sono i primi a dover verificare l’effettiva incidenza delle ludopatie sul territorio e valutare se, in relazione al numero dei luoghi sensibili individuati per legge e tenendo conto della distanza fissata in 300 m stabilita anch’essa per legge, l’individuazione di ulteriori siti sensibili sia proporzionata e sostenibile, tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponibilità di sedi alternative in vista di possibili trasferimenti di esercizi in attività”.

Ciò posto, per il collegio giudicante nel caso de qua essendo mancata qualsivoglia attività pre-istruttoria adeguata, approfondita e ragionevole,  gli atti impugnati sono affetti dal denunciato vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, irragionevolezza, incongruità e mancanza di proporzionalità. E chissà che questa sentenza ispiri altri Tribunali amministrativi (fino ad oggi sordi o distratti), in quanto il difetto d’istruttoria caratterizza TUTTI i provvedimenti che hanno avuto la pretesa di regolamentare l’ubicazione delle sale dove si commercializza il gioco lecito, sulla base di affermazioni del tutto generiche, e quindi senza conoscere la reale portata del fenomeno.

 

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