La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un centro trasmissione dati avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere. Rifacendosi alla sentenza della GJUE
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un centro trasmissione dati avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere. Rifacendosi alla sentenza della GJUE relativa al Bando Monti, la ricorrente ha evidenziato la discriminazione posta in essere nei confronti della Centurionbet (bookmaker ad essa legato) per i quali è stato effettuato il rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia ed in particolare derivante dalla clausola che impone la cessione dei beni e delle attrezzature anche in caso di scadenza della concessione in tal modo non avendo la Centrionbet partecipato al bando attesa la deterrenza rappresentata per i nuovi entranti da una tale previsione.
Il CTD ha quindi chiesto l’annullamento del decreto di sequestro preventivo ovvero la sospensione del procedimento che lo riguardava in attesa delle decisioni della Corte di Giustizia per quanto concernente la Centurionbet Ltd.
Tuttavia, come ha chiarito la Cassazione respingendo il ricorso, “la ricorrente non si limitava a mettere a disposizione dei clienti i personal computer collegati alla rete e i conti utenti su cui addebitare gli importi, e dunque semplicemente a trasmettere le scommesse alla Centurionbet, ma esercitava in prima persona una vera e propria attività di intermediazione e raccolta delle scommesse.
È da escludersi – quindi – la sussistenza di una ipotesi di servizio transfrontaliero puro offerto da operatore estero, sì che l’attività di esercizio di raccolta di scommesse e la conseguente necessità di titolo autorizzativo va individuata direttamente in capo all’operatore italiano. Del resto il sequestro in oggetto è stato operato, come risultante dal provvedimento impugnato, per la mancanza di autorizzazione di polizia anche in capo personalmente alla ricorrente”.
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