Guardavo qualche giorno fa una partita di tennis su una rete tematica a pagamento. Durante una pausa del gioco, il cambio di campo dei giocatori, parte il solito blocco pubblicitario,
Guardavo qualche giorno fa una partita di tennis su una rete tematica a pagamento. Durante una pausa del gioco, il cambio di campo dei giocatori, parte il solito blocco pubblicitario, con lo spot dei gratta e vinci. Trattandosi di una “media specializzato”, – scrive l’avvocato Osvaldo Asteriti – la pubblicità dei giochi con vincite in denaro veniva trasmessa alle 19,30, con il solito messaggio promozionale “Ti piace vincere facile?”, letto dalla solita voce gioiosa e suadente.
Il fatto che lo spot venisse trasmesso su uno dei “media specializzati” come individuati dal decreto interministeriale di luglio, consentiva che andasse in onda in un’ora in cui la pubblicità dell’azzardo è vietata sulle reti generaliste, cioè tra le 7 e le 22. La pubblicità, tuttavia, indipendentemente dal media che la trasmette, deve uniformarsi alle altre prescrizioni normative dettate per essa, a tutela della salute delle persone.
La legge di stabilità 2016, oltre a dettare i limiti orari per la pubblicità sulle reti generaliste, vieta in ogni caso la pubblicità, dovunque e a qualunque ora trasmessa, “che induce a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita”.
Il claim “Ti piace vincere facile?”, arricchito mi pare dall’avverbio “ancora”, costituisce una precisa espressione della fattispecie vietata, portando proprio a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita.
Il messaggio pubblicitario si riferiva in particolare alla serie gratta e vinci dei “miliardari”, “Nuovo Miliardario”, “Nuovo Mega Miliardario” e “Nuovo Maxi Miliardario”, con il prezzo del biglietto fissato rispettivamente in 5, 10 e 20 €.
Le probabilità di vincita del premio massimo per le tre lotterie istantanee sono le seguenti:
Nuovo Miliardario 1 su 5.280.000 biglietti;
Nuovo Mega Miliardario 1 su 7.800.000 biglietti;
Nuovo Maxi Miliardario 1 su 7.500.000 biglietti.
La “crudezza” del dato numerico – conclude criticamente Asteriti – fa giustizia della “ingannevolezza” del messaggio pubblicitario, in cui è la “vincita” a essere presentata come facile e non il gioco, con chiara violazione della altrettanto chiara disposizione normativa. Competente per l’accertamento della violazione e l’eventuale irrogazione delle sanzioni è l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a cui inoltreremo la relativa denuncia”.
PressGiochi
Vaticano. Al via la IV edizione della Lotteria di benificenza per le opere di carità del Santo Padre
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