25 Novembre 2024 - 02:49

Sala vlt vicina ai luoghi sensibili. Per il Tar Toscana errato rilascio della licenza da parte del questore

Il Tar Toscana ha accolto il ricorso di una sala vlt che aveva impugnato il provvedimento con cui il questore di Lucca ha rilasciato la licenza di polizia di cui

19 Febbraio 2015

Il Tar Toscana ha accolto il ricorso di una sala vlt che aveva impugnato il provvedimento con cui il questore di Lucca ha rilasciato la licenza di polizia di cui all’art 88 tulps nei confronti di una sala vlt vicina al ricorrente e a meno di 500 m. da luoghi sensibili contrariamente a quanto stabilito dalla legge regionale.

“In ordine alla competenza del T.A.R. Toscana – hanno chiarito i Giudici – a decidere del ricorso: la previsione dell’art. 135, 1° comma lett. q-quater) del Codice del processo amministrativo che devolveva alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, <<le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro>> è stata, infatti, dichiarata incostituzionale in corso di causa (Corte cost. 13 giugno 2014 n. 174) e non può pertanto più trovare applicazione nella presente fattispecie.

Assume particolare interesse l’art. 2 della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 che, nel dettare le definizioni generali necessarie per l’applicazione della legge, ne ha previsto l’indiscussa applicabilità ai <<locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi dell’articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)>> (art. 2 lett. b) l.r. 57 del 2013); in prima battuta era quindi utilizzato un criterio di applicazione della legge (per quello che ci occupa, anche dell’importante previsione dell’art. 4) fondato sul richiamo della previsione e del regime autorizzatorio previsto dal T.U.L.P.S. (in questo caso, l’art. 86, ult. parte che prevede l’installazione di apparecchi per il gioco in esercizi commerciali o pubblici, aree aperte al pubblico o circoli privati che svolgano attività commerciali di diversa tipologia e non siano espressamente autorizzati alla raccolta delle scommesse ex art. 88 T.U.L.P.S.).

I commi successivi dell’art. 2 della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 cambiavano però decisamente tecnica, spostandosi dal richiamo del regime autorizzatorio, alla tipologia degli apparecchi utilizzati per il gioco lecito e sancendo espressamente l’applicabilità della legge agli <<spazi riservati ai giochi leciti all’interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati>> (art. 2 lett. c) utilizzanti <<apparecchi per il gioco lecito…………..di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931>>(art. 2 lett. d); potendo gli apparecchi e congegni per il gioco lecito ex art. 110, 6° e 7° comma T.U.L.P.S. essere autorizzati, sia ai sensi dell’art. 86 che dell’art. 88 del T.U.L.P.S. (art. 110, 3° comma T.U.L.P.S.), appare pertanto di tutta evidenza come l’ambito applicativo della normativa regionale debba essere considerato comprensivo dell’installazione di apparecchi di esercizio del gioco lecito tramite videoterminali (VLT), autorizzati, sia ai sensi dell’art. 86 che dell’art. 88 del T.U.L.P.S. .

Non può pertanto trovare accoglimento la costruzione proposta dalla difesa del controinteressato e tendente a prospettare l’applicazione della legge regionale solo alle autorizzazioni ex art. 86 del T.U.L.P.S. e non alle autorizzazioni ex art. 88; del resto, si tratta di costruzione che si porrebbe in aperta contraddizione con la ratio della legge, permettendone l’applicazione alle sole autorizzazioni ex art. 86 del T.U.L.P.S. (in cui la presenza di apparecchi per il gioco convive con altre attività) e non alle autorizzazioni ex art. 88, ovvero agli esercizi espressamente destinati alla raccolta delle scommesse ed in cui il rischio della ludopatia è certamente maggiore”.

PressGiochi

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