23 Dicembre 2024 - 03:55

Interrogazione di Guidesi (Ln) al Mipaaf sul ruolo di Teleippica di Snai nelle trasmissione delle corse dei cavalli

  In aumento il numero dei siti di gioco online nella “black list” di ADM   Il deputato della Lega Nord, Guido Guidesi ha presentato un’interrogazione a Maurizio Martina, Ministro

22 Settembre 2016

 

In aumento il numero dei siti di gioco online nella “black list” di ADM

 

Il deputato della Lega Nord, Guido Guidesi ha presentato un’interrogazione a Maurizio Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull’assegnazione a Teleippica di Snai della trasmissione delle corse dei cavalli.

“Premesso che:  a Teleippica S.r.l. è stato affidato – con la procedura aperta in ambito comunitario – dall’Agenzia Assi (ex Unire) il servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale audio-video originato dagli ippodromi italiani e stranieri- scrive Guidesi-  Teleippica è la società del gruppo Snai che cura, quindi, l’elaborazione e la trasmissione delle immagini di tutte le corse ippiche oggetto di scommessa. Oggi si occupa, però, anche di altri sport;  ritenendo necessaria un’adeguata revisione dell’attuale processo di rilancio del settore, vale la pena porre maggior attenzione e analisi sulla struttura in essere partendo dalla stessa concessione del segnale televisivo pubblico assegnato a Teleippica e dal suo effettivo servizio produttivo. L’articolo 15 della legge n. 154 del 28 luglio 2016 prevede che il Governo adotti un decreto legislativo per il riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale”.

“Sarebbe di vitale importanza per il settore che detto decreto legislativo sia adottato il prima possibile- prosegue-  in considerazione dell’importanza che ha assunto il servizio di gestione dell’informazione dedicata al settore ippico, il rilancio non si deve limitare solo alle immagini relative alle corse ippiche, bensì anche estendersi ad altri servizi ad esso connessi. In relazione al volume delle scommesse ippiche dipendente anche dalla diffusione delle immagini delle corse, quindi, appare evidente la funzione di supporto svolta dall’emittente. Come previsto dal disciplinare di gara, nel palinsesto del canale generalista – offerto sulla piattaforma di Sky Tv – sono inseriti spot pubblicitari che danno luogo ad ulteriori entrate”.
Il deputato quindi, pone dei dubbi sul ruolo di questa azienda. “Essendo Teleippica  s.r.l., parte della struttura del gruppo Snai spa – concessionaria di giochi pubblici e partner tradizionale di alcuni dei più importanti eventi ippici in Italia – si potrebbe configurare una lesione del principio di esternalizzazione del servizio- continua-  sarebbe necessaria una verifica circa l’effettivo operato svolto sino ad oggi dall’aggiudicatario, anche in applicazione del principio di imparzialità tra i soggetti –:  quale sia il livello dei servizi offerti dalla TELEIPPICA s.r.l., se siano questi corrispondenti all’adempimento richiesto dal bando di concessione e, a fronte delle notizie della vendita degli immobili ivi compresi quelli utilizzati dalla stessa TELEIPPICA, in che modo e con quale operatore si proseguirà il servizio per i rimanenti anni di contratto e con quale mandato editoriale e con quale livello qualitativo”.
“Se siano state operate le opportune verifiche tecniche e di coordinamento editoriale del palinsesto secondo gli obblighi previsti dal bando- conclude Guidesi- (ad esempio 100 ore anno minime di trasmissioni dedicate alla divulgazione della cultura ippica);  se dietro tale servizio vi sia una reale ‘corrispondenza economica’, essendo l’aggiudicatario il medesimo ed unico soggetto raccoglitore e richiedente;
se il forte calo della raccolta delle scommesse, attività cui l’operato di Teleippica s.r.l. è strumentale, possa essere ricondotto a profili di non rispondenza ai requisiti del bando e alla necessaria qualità di informazione giornalistico/sportiva richiesta, aspetti che causano una enorme incidenza del costo del servizio, tale, a giudizio dell’interrogante, da poter profilare una inutile onerosità del servizio stesso”.

 

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