Tar Lombardia: “nell’applicazione delle distanze va valutato caso per caso il tipo di trasferimento realizzato”
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di un bar di Monza contro il provvedimento del Servizio S.U.A.P. del Comune che ordinava l’immediata cessazione dell’attività di
09 Settembre 2016
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Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di un bar di Monza contro il provvedimento del Servizio S.U.A.P. del Comune che ordinava l’immediata cessazione dell’attività di gestione degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito mediante il distacco della rete elettrica degli stessi e la loro dismissione dopo il trasferimento dell’esercizio.
Per il giudice amministrativo, “la normativa regionale deve essere interpretata in senso restrittivo, in quanto limitativa dell’iniziativa economica privata; che, pertanto, per trasferimento di sede pare doversi intendere un vero e proprio mutamento di indirizzo civico; che, invece, nel caso di specie, vi è stato un semplice trasferimento materiale da un luogo all’altro, all’interno dello stesso immobile, dei locali adibiti all’esercizio commerciale”.