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Tar Lazio: respinta richiesta del Codacons di accedere agli schemi di convenzione dei concessionari del gioco

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato dall’associazione dei consumatori Codacons in merito alla richiesta rivolta ad AAMS di accedere alle convenzioni di cui allo schema tipo da parte di Cirsa Italia S.p.A., Codere Network S.p.A., Cogotech S.p.A., G.Matica S.r.l., HGB Gaming,

16 Febbraio 2015

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato dall’associazione dei consumatori Codacons in merito alla richiesta rivolta ad AAMS di accedere alle convenzioni di cui allo schema tipo da parte di Cirsa Italia S.p.A., Codere Network S.p.A., Cogotech S.p.A., G.Matica S.r.l., HGB Gaming, Intralot Gaming Machine, Sisal Entertainment S.P.A., SNAI S.p.A., nonchè ad ogni ulteriore accordo, circolare, nota di cui al Decreto Direttoriale 5 agosto 2011, ivi compreso il resoconto delle somme da ciascuno dovute, accantonate, stanziate, eventualmente ancora dovute e concretamente impiegate, nonchè il piano di sviluppo predisposto dall’AAMS. Il Codacons legittimava la richiesta alla luce della sua partecipazione presso l’Osservatorio istituito presso il Mef – con legge Balduzzi – per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza per controllare gli investimenti fatti dai concessionari in campagne contro la ludopatia.

Respingendo le richieste dell’Associazione Codacons, i giudici del Tar lazio hanno affermato: “Con riferimento al profilo inerente il richiesto accesso alle convenzioni di cui allo schema tipo stipulate da parte di Cirsa Italia S.p.A., Codere Network S.p.A., Cogotech S.p.A., G.Matica S.r.l., HGB Gaming, Intralot Gaming Machine, Sisal Entertainment S.P.A., SNAI S.p.A., ritiene il Collegio che correttamente la resistente Amministrazione abbia opposto l’assenza di alcuna utilità derivante dall’ostensione di tale documentazione sulla base della considerazione che, con comunicato stampa del 20 marzo 2013, sono stati indicati i soggetti aggiudicatari dell’affidamento delle concessioni che hanno sottoscritto atti di convenzione conformi allo schema tipo.

Essendo tale schema tipo e l’elenco dei soggetti concessionari già resi pubblici ed accessibili da parte di chiunque, correttamente l’Amministrazione ha affidato il rigetto della richiesta di accesso a tale documentazione sul rilievo che, rispetto a quanto già conosciuto e conoscibile dall’associazione ricorrente, l’ostensione dei richiesti atti non aggiungerebbe nulla, differendo le convenzioni richieste dallo schema tipo unicamente per la presenza della sottoscrizione dei concessionari, i cui nominativi sono pubblici e conosciuti.

Non vi è, pertanto, alcun interesse idoneo a sorreggere la richiesta di accesso a tale documentazione, né parte ricorrente ha affiancato alle lunghe dissertazioni spese in ordine alla propria legittimazione in generale, alcuna precisa indicazione circa l’interesse ad ottenere tale documentazione, come riconducibile alla concreta utilità che deriverebbe dalla sua conoscenza, né ha chiarito perché e in che misura tale documentazione si differenzierebbe da quella già conoscibile da parte di chiunque in quanto già resa pubblica.

Con riferimento alla richiesta di accesso ad ‘ogni ulteriore atto, accordo, circolare, nota’, non può che rilevare il Collegio la legittimità del rifiuto opposto dalla resistente Amministrazione basato sul rilievo della genericità ed indeterminatezza della richiesta, non essendo consentito l’accesso ai documenti amministrativi ove la richiesta sia indeterminata, come avviene nella fattispecie in esame in cui è stato chiesto di accedere a intere e vaste categorie di atti vagamente indicate e senza riferimento, neppure incidentale, ad alcun estremo idoneo a delimitare il campo di ricerca e di indagine da parte dell’Amministrazione, laddove la la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato e riferirsi a specifici documenti, o avere un oggetto quanto meno determinabile, e non può essere genericamente indirizzata ad una pluralità di atti implicanti, peraltro, un’attività di ricerca da parte dell’Amministrazione.

Sulla base dell’istanza di accesso presentata da parte ricorrente, emerge difatti come tali atti siano identificabili unicamente attraverso la loro riferibilità ai concessionari ed ai rapporti concessori, con la conseguenza che la sua indeterminatezza, oltre che rendere inammissibile l’istanza in quanto non rivolta a specifici atti individuati o individuabili nella loro specificità, si riverbera negativamente sull’interesse azionato, rendendo evanescente il rapporto tra l’interesse all’accesso, che deve essere differenziato, attuale e concreto, e la documentazione richiesta, la cui genericità non ne consente la riconduzione ad uno specifico interesse, in tal modo trasformando l’accesso in uno strumento di esercizio di un inammissibile controllo generalizzato.

Le superiori considerazioni valgono, altresì, ai fini della delibazione dell’ulteriore capo di domanda, relativo alla richiesta di accesso al “resoconto delle somme da ciascuno dovute, accantonate, stanziate, eventualmente ancora dovute e concretamente impiegate” ex art. 14, n. 10, dell’atto di convenzione di concessione.

Posto che l’istanza di accesso non ha ad oggetto specifici atti, i quali vengono individuati unicamente attraverso il generico riferimento alla loro inerenza alle somme “dovute, accantonate, stanziate, eventualmente ancora dovute e concretamente impiegate”, in tal modo riversando sull’Amministrazione destinataria della richiesta un onere di raccolta dati e di elaborazione di atti, giova precisare, per come peraltro correttamente rilevato nel gravato provvedimento, che lo schema tipo di convenzione, all’art.14, comma 10, impone unicamente in capo ai concessionari l’onere di iscrivere in bilancio ovvero di destinare delle somme, nel limite massimo di un milione di euro, ad interventi di comunicazione ed informazione, la cui realizzazione è rimessa ai concessionari sulla base del Piano di Azione e delle direttive impartite dall’Amministrazione.

Non è rinvenibile, dal testo della convenzione tipo, alcun obbligo per l’Amministrazione di adottare specifici atti diversi dal Piano di Azione, che possano quindi formare oggetto di istanza di accesso, tenuto conto peraltro che l’Amministrazione non incamera tali somme, né emerge dal contenuto delle convenzioni quale tipologia di atti, diversi dal Piano di Azione, la stessa avrebbe dovuto adottare – tantomeno il richiesto resoconto delle somme stanziate dai concessionari – e di cui può essere chiesta l’ostensione, la quale sembra piuttosto essere indirizzata ad atti ed informazioni che sono nella disponibilità dei concessionari, così fuoriuscendo dal perimetro dell’accesso, o ad atti che si auspica che l’Amministrazione abbia adottato o adotti.

Dovendo il diritto di accesso essere esercitato con riferimento ad atti esistenti e non essendo l’Amministrazione la destinataria delle somme indicate dall’art. 14 dello schema tipo di convenzione né in alcun modo chiamata a gestirle, è evidente che, venendo in rilievo oneri ricadenti sui concessionari in ordine allo stanziamento ed utilizzo di tali somme, i documenti di cui all’istanza si riferiscono in realtà ad atti di competenza dei singoli concessionari, estranei quindi al perimetro dell’azione esercitata, non venendo in rilievo atti detenuti dall’Amministrazione.

Né il diritto di accesso può essere utilizzato al fine di acquisire generiche informazioni o notizie, o a sollecitare l’Amministrazione al compimento di attività o di adozione di atti.

Né attraverso il diritto di accesso può essere azionato il controllo sugli adempimenti posti in essere dai concessionari con riferimento agli obblighi sugli stessi ricadenti come previsti dalle convenzioni di concessione, in tal modo indirizzando l’accesso a fini ispettivi e di vigilanza sull’adempimento a tali obblighi, che rientrano nelle prerogative di specifici organi a ciò istituzionalmente preposti, cui non può sostituirsi l’associazione ricorrente”.

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