21 Novembre 2024 - 22:54

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il divieto di pubblicità sull’azzardo nelle tv “generaliste”

Come preannunciato nei giorni seguenti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico sul divieto di pubblicità dell’azzardo.  In

09 Agosto 2016

Come preannunciato nei giorni seguenti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico sul divieto di pubblicità dell’azzardo.  In base a quanto stabilito nella legge di Stabilità 2016, le pubblicità non andranno più in onda tra le 7 e le 22 nei canali “generalisti”, nessun blocco invece sui canali tematici, sulle piattaforme a pagamento, sulle emittenti locali e sui canali radiofonici ad eccezione dei canali dedicati ai minori tra i quali Rai YoYo, Cartonito e Boing.

Il testo, formato in tre articoli, decreta:

 

 

Art. 1

 

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
  2. a) «trasmissioni televisive generaliste»:  i  canali  televisivi

digitali terrestri generalisti di cui all’art. 32, comma  2,  lettera

c), del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.,  ed  al

relativo piano di numerazione automatica dei canali della televisione

digitale terrestre di competenza dell’Autorita’ per le garanzie nelle

comunicazioni, gia’ legittimamente irradiati in ambito  nazionale  in

tecnica analogica e in simulcast analogico e digitale terrestre,  che

trasmettono in chiaro prevalentemente programmi di  tipo  generalista

con obbligo di informazione.

 

Art. 2

 

  1. Ai fini del presente  decreto,  per  «media  specializzati»  si

intendono:

1)  i  canali  televisivi  digitali  terrestri  appartenenti   alle

tipologie di programmazione tematica di cui  all’art.  32,  comma  2,

lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.,

come definiti dal piano di numerazione automatica  dei  canali  della

televisione digitale terrestre di competenza  dell’Autorita’  per  le

garanzie nelle comunicazioni;

2) i canali televisivi diffusi su reti di comunicazione elettronica

diverse da quelle digitali terrestri;

3) i canali televisivi a pagamento diffusi  su  qualsiasi  rete  di

comunicazione elettronica (inclusi servizi on demand e pay per view);

4) i canali diffusi dalle emittenti televisive locali;

5) i canali radiofonici nazionali e locali.

Art. 3

 

  1. In nessun caso possono essere considerati «media specializzati»,

ai sensi dell’art. 2 del presente  decreto,  i  canali  televisivi  o

radiofonici,  diffusi  mediante  qualsiasi  rete   di   comunicazione

elettronica, indirizzati in via esclusiva o prevalente ad un pubblico

di minori.

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono suscettibili di

essere riviste alla luce dello sviluppo della radiofonia  in  tecnica

digitale.

In via di pubblicazione il decreto di stop alla pubblicità dell’azzardo sui canali TV “generalisti”

 

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