23 Novembre 2024 - 06:26

Scia e parere del CdS: cosa cambia per sale giochi e parchi

Per l’esercizio delle sale giochi prevale il regime della SCIA, ma l’autorizzazione occupa comunque uno spazio consistente, in particolare per le medie e grandi strutture di vendita, come per il

05 Agosto 2016

Per l’esercizio delle sale giochi prevale il regime della SCIA, ma l’autorizzazione occupa comunque uno spazio consistente, in particolare per le medie e grandi strutture di vendita, come per il commercio su aerea pubblica, per l’attività di spettacolo o intrattenimento, per l’attività di stampa e, appunto, per l’esercizio di sale giochi.

 

Lo conferma la Commissione speciale del Consiglio di Stato dando parere favorevole allo Schema di decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 inviato dal Consiglio dei Ministri.

Molte le attività economiche coinvolte nella riforma delle autorizzazioni, assoggettate a Segnalazione Unica di Inizio Attività , autorizzazione, silenzio assenso o comunicazione da parte degli esercenti o imprenditori. Le modifiche riguardano il settore dell’edilizia, il commercio e i servizi, tra i quali il commercio su aree pubbliche, i distributori automatici, gli stabilimenti balneari, le attività di intrattenimento, le sale giochi e spettacolo, dal luna park itinerante ai parchi giochi cittadini, fino ai grandi parchi di divertimento.

 

 

Parchi giochi e di divertimento. Cosa cambia? –  I parchi giochi e i grandi parchi di divertimento sono autorizzati in applicazione del solo art. 69 TULPS e non dell’art. 68 e 69 TULPS, come appare in alcune licenze comunali. Spesso la prassi dei Comuni, sollecitata dal Ministero dell’interno, prevedeva l’art. 68 e l’agibilità di cui all’art. 80 TULPS per le installazioni di complessi di attrazioni, ed il solo art. 69 TULPS per singole attrazioni o piccoli luna park. Ora l’agibilità serve nei casi indicati dal Ministero dell’interno, ma non è necessariamente collegata all’art. 68.

Del resto l’art. 68 del Testo Unico recita “1. Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione”.  Nulla a che vedere con i parchi di divertimento. Così viene fatta chiarezza sulla questione, che ha implicazioni di carattere fiscale.

 

PressGiochi

 

 

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