La Stanley all’indomani delle decisioni di alcuni Tribunali che non accolgono le richieste risarcitorie della compagnia ai Funzionari della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato ha deciso di
La Stanley all’indomani delle decisioni di alcuni Tribunali che non accolgono le richieste risarcitorie della compagnia ai Funzionari della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato ha deciso di ricorrere in appello e da oggi chiederà in tutti i giudizi la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia. Per Stanley è disonorevole che vengano effettuate chiusure dei propri CTD in assenza di un vaglio giudiziario e senza un provvedimento del Magistrato.
La compagnia intende precisare quanto segue.
Si tratta di fattispecie ben precise, cioè di Funzionari della guardia di Finanza e della Polizia di Stato che:
1) Hanno operato di propria iniziativa sequestri per art. 4 legge 401 senza provvedimento di un Magistrato.
2) Erano stati formalmente avvertiti che il centro era stato già indagato per gli stessi fatti e le medesime imputazioni, che aveva già subito un sequestro, poi annullato dalla Magistratura, con disapplicazione della normativa italiana.
3) In alcuni casi, addirittura, gli agenti avevano eseguito un secondo sequestro di iniziativa laddove loro stessi avevano dovuto riconsegnare le attrezzature per l’annullamento del precedente sequestro da loro stessi eseguito.
4) Hanno effettuato sequestri che per legge non sono obbligatori per quel tipo di ipotesi di reato, ma lasciati alla discrezione del funzionario che procede.
5) Hanno omesso di disapplicare la normativa interna nonostante, in forza della costante giurisprudenza sul caso Stanley, tale disapplicazione risultasse manifestatamente doverosa. Sul punto si rileva l’assoluta erroneità di una delle sentenze laddove si sostiene che la disapplicazione della normativa spetta solo al Giudice. Nulla di più infondato! Secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, pienamente applicabile in Italia, la disapplicazione della norme che confliggono con il diritto dell’Unione spetta non solo ai giudici ma anche a tutti i soggetti pubblici degli Stati membri, ivi compresi gli organi e funzionari della pubblica amministrazione.
6) A fronte della complessità del ‘caso Stanley’, in considerazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria esistente in materia (ben conosciuta dai funzionari perché trasmessa durante le operazioni di sequestro), l’operatore interveniente avrebbe dovuto limitarsi alla trasmissione di una notizia di reato all’autorita’ giudiziaria.
E’ interessante a questo proposito la posizione del Giudice di Cremona che, dopo aver riconosciuto che da parte di Stanleybet c’è stata la volonta’ di “limitare gli eventuali effetti di tipo ‘intimidatorio’ riconducibili all’azione“ ha chiarito che “gli agenti della Guardia di Finanza impegnati, nel caso concreto, nell’esercizio delle proprie attività istituzionali non incorrono in condotta colpevole per il fatto di avere ravvisato la sussistenza di una fattispecie illecita….” Ma non è di questo che si duole la Stanley! Che riconosce il diritto di segnalare all’autorità giudiziaria la notizia di reato.
Il problema è la clamorosa imprudenza del funzionario che sequestra le attrezzature e danneggia gravemente la Stanley ed il centro. Perdita di clientela, sfiducia sulla prosecuzione dell’attività, etc. E tutto cio’ non essendone obbligato per legge ed essendo stato avvertito della esistenza di una giurisprudenza nazionale e comunitaria perfettamente conforme alla disapplicazione della sanzione penale.
Insomma se l’agente sa che il centro verrà poi riaperto dal tribunale non è sufficiente segnalare la notizia di reato? Perché chiuderlo per la seconda o terza volta? E’ possibile che non ci siano rimedi contro gli “eccessi”, contro la “colpa” degli agenti? La Stanley intende dimostrare che l’Italia è un paese civile ove i cittadini devono sentirsi tutelati anche laddove vi siano dei funzionari dello Stato che non rispettano la legge e la giurisprudenza nazionale e comunitaria.
7) Secondo il Giudice di Taranto rafforzerebbe la posizione dei militari il fatto che il PM abbia immediatamente convalidato il sequestro. Chiunque conosce un minimo di procedura sa che la convalida in un caso del genere è quasi automatica, sa che nella stragrande maggioranza dei casi si utilizza un prestampato e che il primo giudice che esamina questo tipo di fattispecie è il pubblico ministero di turno che non coinciderà con il titolare del procedimento e si limiterà ad un esame sommario del caso e a convalidare solo per evitare che il sequestro decada entro le 48 ore successive. Quindi per reati di questo tipo la convalida e’ quasi un atto dovuto, privo di alcun significato sostanziale.
8) Secondo la sentenza di Taranto “E’ irrilevante la circostanza che altro Pubblico Ministero successivamente abbia disposto il dissequestro del centro”. Viene allora la tentazione di chiedere al Giudice: anche se il centro era già stato chiuso e il funzionario pubblico aveva effettuato lui stesso la precedente chiusura e riapertura?
Riteniamo del tutto infondato che i funzionari in discorso abbiano agito, come riferisce la sentenza, “nella fondata convinzione di agire secondo legge”, tutt’altro: secondo la Stanley, che intende dimostrarlo nelle fasi di appello, questi funzionari erano consapevoli di tutto, sia del caso Stanley che della giurisprudenza: quindi hanno violato la legge.
9) Secondo il giudice di Taranto poco importa il precedente di Ostia, che aveva dato ragione alla Stanley e confermato la colpa grave dei funzionari della Polizia di Stato: si tratterebbe di agenti della Polizia di Stato che sono dipendenti civili dello Stato e non militari, come i funzionari della Guardia di Finanza coinvolti nel caso di Taranto.
La storia ci ha dato esempi tragici, e l’Italia ne sa qualcosa, in cui Militari si sono trincerati dietro l’esigenza di obbedire agli ordini per giustificare il loro comportamento. Ma, quella volta, i Tribunali Italiani li hanno condannati. Certo erano cose ben piu’ gravi, ma il principio è lo stesso.
10) Noi riteniamo che sia disonorevole che i centri Stanley continuino ad essere chiusi di iniziativa da parte dei funzionari della Guardia di Finanza o della Polizia di Stato o di chiunque altro, senza un provvedimento del Magistrato, soprattutto laddove il centro abbia gia’ subito un procedimento e ottenuto la riapertura da un precedente giudizio del tribunale. Come si fa a non valutare il giudicato del precedente sequestro? Come si fa a non considerare e applicare il giudicato delle Corti Europee e Nazionali.
Quando abbiamo deciso di avviare queste azioni per il riconoscimento della colpa grave degli agenti, sapevamo bene che il giudizio di primo grado si svolgeva di fronte a tribunali della stessa sede dove normalmente svolgono la loro attività.
Sapevamo che era ed è ben difficile avere ascolto in quella sede. Siamo ben convinti della correttezza della nostra posizione e del l’esigenza di fare chiarezza e di ottenere giustizia.
Siamo certi che i successivi gradi di giudizio consentiranno una analisi nel merito di ciascun caso più’ oculata e approfondita, più competente e distaccata. Siamo convinti che la sentenza di Ostia che riconosce la colpa grave dei Funzionari Pubblici, non impugnata, passata in giudicato, costituisce un precedente chiaro, preciso e insormontabile.
Siamo convinti che anche in Italia deve vincere la giustizia e la certezza del diritto e che quindi anche i Funzionari della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza devono essere uguali agli altri cittadini di fronte alla legge.
PressGiochi
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