Pubblicati in Gazzetta ufficiale il rinvio ai tribunali di Bergamo, Bari, Salerno e Frosinone, oltre che alla Corte suprema di Cassazione la decisione della Corte di Giustizia europea sul caso
Pubblicati in Gazzetta ufficiale il rinvio ai tribunali di Bergamo, Bari, Salerno e Frosinone, oltre che alla Corte suprema di Cassazione la decisione della Corte di Giustizia europea sul caso Laezza ed estesa a numerosi altri ricorsi italiani in merito alla concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato e alla cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco.
Secondo quanto confermato dal giudice comunitario, gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Inoltre, gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
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Commissione europea: entro 10 giorni osservazioni da parti terze su acquisizione Sisal
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