Cassazione: il fine di lucro nel gioco d’azzardo sussiste anche quando la posta ha un valore minimo
La Corte di Cassazione in una sentenza emessa in queste ore relativamente al ricorso proposto da un gestore che aveva nel proprio esercizio un videopoker ha ricordato che “l’accertamento del
04 Luglio 2016
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La Corte di Cassazione in una sentenza emessa in queste ore relativamente al ricorso proposto da un gestore che aveva nel proprio esercizio un videopoker ha ricordato che “l’accertamento del reato di esercizio di giuochi d’azzardo richiede non solo la prova dell’effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, ma, da un lato, la prova dell’effettivo svolgimento di un gioco e, dall’altro,
ove si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, la prova dell’effettivo utilizzo dell’apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia “potenzialmente” utilizzabile per l’esercizio del gioco d’azzardo”.
Inoltre, nel caso trattato – la modestia della somma presente nella scheda (pari ad C 14,40) sarebbe del tutto infondata alla luce del costante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale il fine di lucro sussiste anche quando la posta ha un valore minimo e va escluso invece quando tale valore sia del tutto irrilevante.