24 Novembre 2024 - 20:42

ACOGI: Su Betsolution, applicati i principi della sentenza Laezza e Cifone

Sono state depositate le motivazioni del provvedimento con il quale il Tribunale di Trani ha annullato un sequestro preventivo effettuato ai danni di un CTD affiliato con la BETSOLUTION4U LTD,

01 Luglio 2016

Sono state depositate le motivazioni del provvedimento con il quale il Tribunale di Trani ha annullato un sequestro preventivo effettuato ai danni di un CTD affiliato con la BETSOLUTION4U LTD, società di diritto Maltese.

“I giudici Tranesi- commenta l’Acogi- hanno accolto e recepito appieno le argomentazioni giuridiche poste a fondamento del ricorso e approfondite nei motivi aggiunti depositati in udienza camerale presentato dal legale difensore del centro Avv. Rossana Fallacara, legale dell’associazione ACOGI, incentrate sulle discriminazioni subite dall’allibratore estero in occasione del Bando Monti del 2012.

“Si legge nel provvedimento- continuano- che il ricorrente invocava l’illegittimità del bando di gara del 2012 e che il Collegio disponeva la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte di Giustizia Europea la quale con sentenza del 28/01/2016 e ordinanza del 07/04/2016 si pronunciava su analoghe domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di FROSINONE (caso Laezza) e dal Tribunale di Bari (caso Carlucci). I giudici proseguono evidenziando la rilevanza delle decisioni della Corte nel presente procedimento dato che l’indagato rientra tra i nuovi aspiranti concessionari posti in condizioni svantaggiate rispetto a quelli già operanti sul territorio nazionale in forza delle concessioni pregresse, essendo affiliato alla BETSOLUTION4U Ltd, ossia ad una società maltese che ha attivato nel 2012 il meccanismo concessorio italiano, come attestato dal carteggio con l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato, e che analogamente a stanleyBet Malta ha poi deciso di non partecipare ai bandi istituiti a seguito del D.L. N. 16 DEL 2012 per il rilascio di concessioni in ragione della natura discriminatoria della disciplina tecnica prevista.  ‘Ciò premesso la CGUE ha statuito che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso di beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta di gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al Giudice del rinvio verificare (sentenza Laezza).“Secondo i Giudici di Trani ‘l’imposizione al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione di attività per scadenza dei termini della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o di revoca, l’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta di gioco, costituisce misura penalizzante per coloro che operano nel settore dei giochi d’azzardo’”.

“Dopo una serie di richiami alla sentenza Laezza- concludono- nonché ad altri precedenti pronunce tra cui la nota Costa- Cifone i Giudici evidenziano, in ultima analisi, una lesione del principio di certezza del diritto che comporta la scarsa trasparenza della disposizione in questione nel procedimento principale. Il Collegio conclude che “non può che prendersi atto di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, evidenziando come nella specie- in assenza di elementi da cui desumere ipotesi di diniego per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ovvero di decadenza o revoca a titolo sanzionatorio- ricorrano significativi profili di contrasto della disposizione in questione con alcuni dei principi cardine della costruzione europea (ovvero quelli di non discriminazione, proporzionalità, certezza del diritto e trasparenza), che impongono, ad avviso del Collegio, la disapplicazione della norma penale che si assume violata”.

 

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