24 Novembre 2024 - 20:38

Caso Politanò. Per l’Avvocato Generale Wahl la legge italiana in materia di scommesse non comporta alcuna discriminazione

Arrivano oggi le conclusioni dell’avvocato Generale Nils Wahl alla causa Politanò sui giochi e le scommesse sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria. L’Avvocato Generale sostiene che la direttiva del 2004

16 Giugno 2016

Arrivano oggi le conclusioni dell’avvocato Generale Nils Wahl alla causa Politanò sui giochi e le scommesse sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria.

L’Avvocato Generale sostiene che la direttiva del 2004 sugli appalti pubblici, nel caso di specie, non può essere considerata applicabile, perché, ai sensi del suo stesso art. 17, nel proprio ambito non rientrano le fattispecie che non ineriscono il mercato pubblico (come, per esempio, gli appalti pubblici, sottoposti a gara e aggiudicati da una pubblica amministrazione), quali concessioni di servizi in cui il vantaggio per il concessionario consiste esclusivamente nel potere esercitare un’attività assumendone il rischio d’impresa.

Premesso che, in effetti, la necessità delle attestazioni previste dalla normativa italiana può astrattamente configurare una restrizione alla libertà di stabilimento, secondo l’Avvocato Generale essa non comporta alcuna discriminazione, essendo tali requisiti richiesti tanto alle imprese italiane quanto alle imprese degli altri Paesi membri.

Le restrizioni alla libertà di stabilimento possono poi, talvolta, essere giustificate; appare, per esempio, legittimo per gli Stati membri prevedere delle legislazioni che offrano più garanzie in settori particolarmente delicati come quello del gioco d’azzardo. Sarà quindi compito del giudice nazionale verificare, nel concreto, se le misure previste dallo Stato siano proporzionate o meno rispetto al perseguimento di questi obiettivi.

Tali considerazioni sono suffragate, secondo l’Avvocato Generale Wahl, dalla più recente giurisprudenza della Corte UE.

 

 

Ricordiamo che  il signor Domenico Politanò è accusato di avere raccolto scommesse in assenza di autorizzazione o licenza per conto di un allibratore straniero, la UniqGroup LTD, società maltese.

Secondo il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), l’autorizzazione o la licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente al concessionario e ai soggetti dallo stesso incaricati in forza dell’atto di concessione.

L’esercizio delle scommesse senza la predetta licenza o autorizzazione costituisce reato («esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa», previsto dall’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

Il Tribunale di Reggio Calabria solleva una questione pregiudiziale evidenziando che la predetta società maltese potrebbe essere stata illegittimamente esclusa dalla gara tenutasi a livello nazionale per il rilascio delle concessioni, sicché il signor Politanò potrebbe essere stato ingiustamente accusato. Ed in effetti, nel caso di specie, la società maltese, Uniqgroup LTD, è stata esclusa dalla gara, nonostante avesse presentato regolare domanda di partecipazione, in ragione della ritenuta assenza dell’attestazione della capacità economico finanziaria da parte di “due” istituti bancari e per non essere stata indicata, nell’unica dichiarazione presentata, in modo evidente la capacità finanziaria richiesta.

Il Giudice del rinvio chiede se, trattandosi di selezione a livello comunitario, ove si fossero messi a confronto operatori di gioco appartenenti a Paesi diversi, dovesse essere rispettato il principio scaturente dalla direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici, che sancisce – di base – tre autonomi criteri per la valutazione della capacità economico-finanziaria, oltre che un rimedio residuale “mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice”.

PressGiochi

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