23 Novembre 2024 - 06:04

Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet e laptop

È stata pubblicata la circolare n. 21/E del 25 maggio 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate illustra l’ambito di applicazione del reverse charge per le cessioni di console da gioco,

10 Giugno 2016

È stata pubblicata la circolare n. 21/E del 25 maggio 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate illustra l’ambito di applicazione del reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché per le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Come spiega Marco Minoccheri consulente fiscale di Astro, la cessione di tali beni è soggetta al meccanismo dell’inversione contabile a partire dallo scorso 2 maggio in seguito alla modifica della normativa Iva operata dal Dlgs 24/2016.
Tale innovazione si poggia sull’articolo 199-bis della direttiva Iva 2006/112/Ce che concede facoltà agli Stati membri, fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni, di stabilire che a essere tenuto al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate, tra l’altro, operazioni come le cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop.
Per effetto della modifica normativa, dunque, il meccanismo è adesso applicabile anche alle cessioni, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate tra soggetti passivi, dei citati prodotti (l’ambito di applicazione del reverse charge in relazione alle cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione è stato già oggetto di precisazione con la circolare 59/2010 e la risoluzione 36/2011).

Ambito soggettivo – L’applicazione del meccanismo comporta che il destinatario della cessione territorialmente rilevante, se soggetto passivo d’imposta, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente.
Il cessionario è obbligato all’assolvimento dell’imposta mediante reverse charge anche se non stabilito in Italia o avente stabile organizzazione in Italia. A tal fine, pertanto, sarà tenuto a identificarsi ai fini Iva in Italia, indipendentemente dalla presenza o meno di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Pertanto, il soggetto cedente dovrà emettere fattura senza addebito d’imposta, mentre il cessionario dovrà integrare la stessa con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Lo stesso documento, ai fini della detrazione, va annotato anche nel registro degli acquisti.

Sono soggette all’inversione contabile soltanto le cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
Viceversa, il sistema non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio, la cui attività è, di regola, caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’applicazione del meccanismo.

Decorrenza e sanzioni  – Il reverse charge è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016.
La misura ha carattere temporaneo e si applica alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.
In considerazione dell’incertezza in materia e della circostanza che la nuova disciplina in commento ha esplicato comunque la sua efficacia già in relazione alle operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016, l’Agenzia fa salvi i comportamenti adottati fino a oggi, precisando che non saranno applicate sanzioni per eventuali violazioni commesse prima dell’emanazione della circolare in esame.

PressGiochi

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