La gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato a far data da oggi e fino alla data di efficacia della concessione attribuita con la procedura di selezione, e comunque
La gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato a far data da oggi e fino alla data di efficacia della concessione attribuita con la procedura di selezione, e comunque non oltre il 29 novembre 2016 continua ad essere svolta dall’attuale concessionario Lottomatica S.p.a.
Lo ha stabilito il direttore ai giochi Roberto Fanelli stabilendo che detta gestione resta disciplinata dalle regole contenute nel Decreto Ministeriale 17 marzo 1993, e successive modificazioni ed integrazioni con esclusione della parte economica che verrà regolata con apposito atto sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 653, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal consequenziale nuovo schema di atto di convenzione. Lottomatica S.p.a. dovrà rendere il conto giudiziale di fine attività unitamente alle risultanze contabili derivanti dalla gestione di cui al presente decreto.
Per effetto di quanto previsto dal capitolato d’oneri, la concessione decorre dal termine delle operazioni di devoluzione e subentro nel sistema automatizzato fissato in sei mesi dalla data di stipula della nuova convenzione.
Il concessionario Lottomatica s.p.a e l’aggiudicatario LOTTOITALIA s.r.l. hanno formalmente prestato il loro assenso a concludere le citate operazioni in un termine ridotto e precisamente entro il 29 novembre p.v.;
Al fine di garantire la tutela dei consumatori e le entrate erariali occorre assicurare la continuità del servizio, è necessario, nelle more dell’avvio della nuova concessione, mantenere la vigenza del sistema di gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato con l’attuale concessionario che per ottemperare alle suddette esigenze, è necessario procedere ad una gestione transitoria della concessione del 17 marzo 1993 con Lottomatica S.p.a.
La proroga ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime convenzionale ad un altro e che, conseguentemente, la stessa assicura il principio di continuità dell’azione amministrativa, nel caso di specie in cui per ragioni non dipendenti dall’Agenzia vi è l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell’assunzione dello stesso da parte del nuovo concessionario.
PressGiochi
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