24 Novembre 2024 - 19:33

Scommesse. Per la Corte di Cassazione legittima l’attività solo dei Ctd sanati

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un CTD di Terracina posto sotto sequestro per aver effettuato l’attività di raccolta di scommesse per conto del «bookmaker» austriaco

27 Maggio 2016

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un CTD di Terracina posto sotto sequestro per aver effettuato l’attività di raccolta di scommesse per conto del «bookmaker» austriaco «SKS365 Group Gmbh» ma senza aver aderito alla procedura di regolarizzazione attivata dal bookmaker austriaco.

 

 

Come ha ribadito la Corte suprema: “In tema di raccolta di scommesse sportive, l’adesione – da parte dell’operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione – alla sanatoria di cui all’art. 1, comma 643, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il diritto di svolgere l’attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle vigenti concessioni statali, e conseguentemente, il venir meno delle esigenze preventive legittimanti il mantenimento in sequestro delle attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività.

A tali conclusioni si è pervenuti anche con specifico riferimento alla società austriaca «SKS365 Group Gmbh», osservando che avendo la stessa aderito alla sanatoria fiscale e almeno fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse – ed indipendentemente dalla sussistenza o meno del fumus commissi delicti relativamente alle condotte poste in essere fino a quella data e alla risoluzione della questione di pregiudizialità proposta da questa Corte in sede comunitaria – l’attività dei soggetti inseriti nell’elenco di quelli in ordine ai quali tale procedura si è positivamente conclusa può essere legittimamente svolta.

Di tale evenienza hanno dato atto i giudici del riesame, valorizzando la circostanza che l’odierna ricorrente non è compresa nell’elenco di cui si è detto, tanto è vero che essa stessa riconosce, in ricorso, di aver rinunciato per propria scelta di regolarizzare la propria posizione di intermediaria rispetto all’operatore austriaco e ponendo in evidenza gli inequivocabili e significativi dati fattuali dell’esito del sopralluogo, con il rinvenimento di terminali collegati con il suddetto operatore e dell’assenza del necessario titolo abilitativo”.

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