23 Novembre 2024 - 05:51

Diritti SIAE per l’organizzazione di spettacoli e intrattenimenti nelle sale da gioco

Spesso i nostri associati – afferma il consulente fiscale Astro Marco Minoccheri, direttamente (nelle sale slot, vlt, ecc.) o indirettamente – tramite gli esercenti -, si trovano a organizzare attività

09 Maggio 2016

Spesso i nostri associati – afferma il consulente fiscale Astro Marco Minoccheri, direttamente (nelle sale slot, vlt, ecc.) o indirettamente – tramite gli esercenti -, si trovano a organizzare attività di spettacolo ed intrattenimento e quindi necessariamente confrontati con i numerosi adempimenti connessi all’avvio e all’organizzazione di queste attività.
La normativa fiscale sull’argomento è infatti abbastanza complessa e ingarbugliata, ma quello che non sfugge a nessuno è l’obbligo del pagamento dei diritti S.I.A.E. laddove le attività di intrattenimento e spettacolo comportino l’esecuzione o la diffusione con qualsiasi mezzo di opere tutelate dal diritto d’autore.
La legge n. 633/1941 regola e disciplina infatti il diritto d’autore, attribuisce alla S.I.A.E., in forma esclusiva, l’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta e indiretta di intervento,mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate.
La S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione dei diritti d’autore e all’accertamento del pagamento di tasse, contributi e diritti inerenti la protezione delle opere dell’ingegno.
Le associazioni o le aziende che esercitano le attività di intrattenimento e di spettacolo, se eseguono musica dal vivo (quella in cui gli artisti sono al centro dell’esecuzione) devono provvedere a pagare i relativi diritti alla S.I.A.E., cui deve essere data preventiva comunicazione dell’evento.
Infatti, chiunque utilizzi pubblicamente, nell’ambito di qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento, riproduca e metta in commercio, sia gratuitamente che a pagamento, esemplari di opere protette dalla legge sul diritto d’autore deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.
Il permesso per feste, concerti, festival musicali e spettacoli di danza autorizza l’utilizzazione della musica tutelata dalla S.I.A.E. nell’ambito di queste manifestazioni ed il compenso per il diritto d’autore è calcolato sulla base di alcuni parametri che tengono conto delle modalità organizzative degli eventi, dell’affluenza, del luogo di svolgimento della manifestazione e della presenza di altri proventi collegati allo spettacolo come, ad esempio, l’eventuale presenza di sponsorizzazione e contributi.
Per quanto concerne l’esecuzione di brani musicali non dal vivo ma registrati nell’ambito di feste o eventi privati gratuiti (matrimoni, battesimi, cresime, compleanni, feste di laurea, etc…) in luoghi diversi dalla propria abitazione offerti da privati ai propri invitati è necessario richiedere sempre la relativa autorizzazione e pagare oltre al diritto d’autore, anche i diritti connessi, spettanti ai produttori dei supporti fonografici e agli artisti interpreti o esecutori dei brani.
I diritti spettanti all’autore delle opere relativamente alla diffusione in pubblico mediante strumenti meccanici o dal vivo di brani musicali, spettacoli teatrali, lettura in pubblico o riproduzioni di vario tipo devono essere corrisposti nei modi e nei termini stabiliti dalla S.I.A.E. mediante la produzione di un borderò contenente tutti i brani eseguiti nel corso dello spettacolo.
Per adempiere ai principali adempimenti connessi al versamento del diritto d’autore, è possibile collegarsi al sito della S.I.A.E. (www.siae.it) che contiene tutte le informazioni utili per la gestione delle autorizzazioni e al versamento degli importi in funzione delle diverse tipologie di attività svolta (letteratura, musica, cinema, balli, teatro e opere radiotelevisive).
Tramite il servizio offerto dal portale della S.I.A.E. – conclude Minoccheri – si potrà ottenere in maniera semplice e veloce il permesso per tutti gli eventi, la modulistica idonea per compilare il programma musicale e pagare direttamente on-line i relativi compensi per i diritti d’autore e i diritti connessi. In alternativa è possibile interpellare l’agenzia S.I.A.E. di competenza e richiedere l’assistenza per ottemperare a tutti gli adempimenti.

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