E’ stata pubblicata ufficialmente quest’oggi presso il Bollettino ufficiale della Regione Piemonte il la Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 che reca ‘Norme per la prevenzione e il contrasto
E’ stata pubblicata ufficialmente quest’oggi presso il Bollettino ufficiale della Regione Piemonte il la Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 che reca ‘Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico’ e che prevede numerosi interventi da parte della regione sia sul fronte della prevenzione del gioco patologico che del contrasto dell’offerta di gioco lecito.
Il provvedimento, è frutto del lavoro svolto sul testo unificato del disegno di legge n. 126 e della proposta di legge n. 112 licenziato all’unanimità dal Consiglio regionale il 26 aprile con 39 voti favorevoli e 1 non partecipante.
Interventi di prevenzione e contrasto del Gap- Il Consiglio regionale approva il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale “Slot no grazie” rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l’elenco degli esercizi che aderiscono all’iniziativa “Slot no grazie”.
La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l’assenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all’interno degli esercizi autorizzati all’installazione di tali apparecchi.
Divieti, limiti orari e distanze – E’ vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:
I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
I comuni dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).
E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).
E’ vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931.
SANZIONI – La violazione delle disposizioni dell’articolo 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.
Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui all’articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.
Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all’articolo 7, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
La violazione del divieto di cui all’articolo 8 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato.
TESTO UFFICIALE LEGGE REGIONALE N. 9
PressGiochi
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