Certificata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge regionale n.22 del 2015 dell’Emilia Romagna recante Disposizioni collegate alla legge regionale di Stabilità per il 2016. L’articolo 16, completamente dedicato all’azzardo, modifica
Certificata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge regionale n.22 del 2015 dell’Emilia Romagna recante Disposizioni collegate alla legge regionale di Stabilità per il 2016. L’articolo 16, completamente dedicato all’azzardo, modifica la legge regionale n. 5 del 2013 recante ‘Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate’.Il primo inserimento riguarda :Assistenza tecnica, coordinamento, supporto consulenziale (5 bis). “La Regione- è stato decretato- realizza funzioni di assistenza tecnica, giuridica, consulenziale e progettuale agli Enti Locali in riferimento alla disciplina ed alle autorizzazioni relative alle sale giochi di cui all’art. 1, comma 2, con particolare riguardo agli orari di apertura, ai requisiti architettonici, strutturali, edilizi e dimensionali, alle previsioni degli orari di apertura, all’ubicazione, al fine di sostenere l’adozione di soluzioni strettamente coerenti con le finalità dell’art. 1, comma 1 e con l’obiettivo di tutela della salute pubblica dai rischi di diffusione di forme di dipendenza dal gioco. Inserito anche il 7 bis, sul sistema di Priorità e Premialità. “In coerenza con quanto previsto all’art. 2, comma 1, lettera f)- continua il testo della legge- per la concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e facilitazioni agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento costituisce condizione di priorità e premialità la disponibilità del marchio dell’art. 7. 2. Rientrano nel comma 1 tutte le agevolazioni, gli incentivi finanziari e i contributi previsti da normativa regionale o sostenuti con fondi regionali o ricondotti alla programmazione regionale. 3. La Giunta regionale con proprio atto, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di stabilità per il 2016, sentita la competente Commissione assembleare ed acquisito il parere del CAL di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali), approva, nei limiti delle possibilità della legislazione vigente, specifica direttiva per l’attuazione dei commi 1 e 2”.
PressGiochi
Fonte immagine: bologna - 29/03/2010 - elezioni regionali 2010 - sede della regione emilia romagna - viale aldo moro -
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