24 Novembre 2024 - 07:23

Il poker live e il prossimo condono. Di Stefano Sbordoni

  Con due diverse pronunce, di merito (Tribunale di Milano) e di legittimità (Corte di Cassazione), viene di nuovo alla ribalta l’ipotesi di regolamentare i tornei di poker live. Il

06 Febbraio 2015

 

Con due diverse pronunce, di merito (Tribunale di Milano) e di legittimità (Corte di Cassazione), viene di nuovo alla ribalta l’ipotesi di regolamentare i tornei di poker live.

Il rischio potrebbe essere (alla prossima crisi?) una norma primaria che si troverà costretta a “coprire” una vacatio normativa con un condono fiscale. Il Legislatore con la “Comunitaria per il 2008” (Legge n. 88/09), comprendendo la necessità di regolamentare i tornei ampiamente diffusi sul territorio del poker live, aveva dato indicazioni ad ADM di concerto con il Ministero degli Interni di emanare un regolamento per il poker sportivo giocato dal vivo, prevedendone l’assegnazione in concessione dell’esercizio a mezzo bando di gara.

Con il medesimo provvedimento si sarebbero dovuti determinare l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la quota. L’aliquota d’imposta unica dovuta dal concessionario per l’esercizio del gioco era stabilita in una misura pari al 3 per cento della raccolta. Sono trascorsi diversi anni, e la gara è stata più volte rimandata. Prevista inizialmente per il 30 novembre 2011, poi entro il 30 giugno 2012,accorpata a quella dei 2000 negozi; anche questa scadenza – per una serie di circostanze impeditive non di pronta soluzione – con il decreto legge n. 16/12, convertito nella legge n. 44/12, veniva rinviata “Al comma 34 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio 2013»”.

Come è noto la gara non è stata effettuata e gli addetti ai lavori dicono che non si farà più. E dunque si rischia di continuare a leggere pronunce favorevoli agli imputati dei circoli di volta in volta chiusi e/o sequestrati, o addirittura l’apertura di un filone giudiziale anche europeo. A tal proposito meritano menzione le due diverse pronunce citate in apertura.. Il primo caso riguarda un circolo milanese, i cui gestori, denunciati dalle forze dell’ordine per l’organizzazione appunto di un torneo di poker c.d. live, sono stati assolti con formula piena.

Il caso trae origine da un controllo eseguito dalla Legione dei Carabinieri della Lombardia, Compagnia di Legnano, nel marzo del 2013, presso un circolo sportivo ubicato in Cerro Maggiore (Mi), durante lo svolgimento un torneo di poker sportivo con 122 partecipanti, che avevano pagato un buy-in di 50 euro. I Carabinieri, nell’occasione, contestavano  la violazione dell’art. 4, co. 4, della L. 401/89 (!), in quanto gli indagati: “consentivano l’esercizio abusivo di gioco o di scommesse, essendo in atto, al momento dell’accesso ispettivo, un torneo non a distanza di poker”.
Nella segnalazione della notizia di reato da parte dei Carabinieri di Legnano veniva altresi evidenziato che: “al momento del controllo era in atto un torneo non a distanza di poker sportivo, la cui organizzazione e partecipazione non è al momento autorizzabile da alcun organo in virtù del vuoto normativo che non ha tutt’ora disciplinato la concessione dell’autorizzazione (…..)”.  Da qui l’odissea giudiziaria dei responsabili del circolo milanese.
Nel dicembre del 2013 i soci ricevevano un Decreto Penale di Condanna dal GIP di Milano, con il quale venivano condannati a pagare la multa di 30.000,00 ciascuno, in sostituzione della pena detentiva di 4 mesi di arresto, per la violazione dell’art. 4, co. 4, della L. 401/89. I tre condannati, facevano opposizione al Decreto Penale e venivano rinviati a giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano.
Con Sentenza pronunciata il 10 novembre 2014, il Tribunale di Milano, assolveva con formula piena i tre imputati, da tutte le imputazioni contestate, compresa quella di cui all’art. 4, co. 4, Legge 401/89, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L’altro caso invece è arrivato fino alla Suprema Corte di Cassazione, che si è pronunciata a favore di un circolo di poker live di Pordenone ed ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro del Pubblico Ministero di Pordenone del 15 aprile 2013,  disponendo per l’effetto  l’immediata restituzione di tutti i beni sequestrati agli aventi diritto.
Anche in questo caso, come in quello sopra richiamato, i fatti risalgono al 2013. Nell’aprile del 2013 la GdF di Pordenone, su delega del PM, effettuava una massiccia operazione di perquisizione e sequestro presso i locali di un club di zona, quando  era in corso di svolgimento un torneo di poker sportivo con 83 partecipanti, i quali avevano pagato una quota di partecipazione di 30 euro ciascuno. La GdF contestava il  reato di gioco d’azzardo, di cui all’art. 718 c.p., e procedeva al sequestro “probatorio” dei locali dell’Associazione, di alcuni computer, di varia documentazione, ed anche di alcune somme di denaro. Veniva quindi proposto riesame, parzialmente accolto.

Il Tribunale del Riesame accoglieva il ricorso per il dissequestro dei locali, dei
documenti e dei computer, ma lo rigettava per le somme di denaro. Il PM qualche giorno dopo emetteva un nuovo provvedimento di sequestro, questa volta “preventivo”, riassoggettando al vincolo anche i beni in precedenza dissequestrati. Veniva quindi proposto ricorso per Cassazione avverso l’Ordinanza del Tribunale del Riesame di PN successivamente adito.. La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza N. 37187/14, pronunciata il 06.05.2014, depositata in Cancelleria il 05.09.2014 ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro del Pubblico Ministero di Pordenone del 15 aprile 2013, disponendo  l’immediata restituzione di tutti i beni sequestrati agli aventi diritto. La Suprema Corte, con l’annullamento del provvedimento oggetto di censura, ha di fatto ritenuto che l’attività degli inquirenti fosse totalmente illegittima. Come si può constatare dalla breve analisi giurisprudenziale, gli organi di polizia contestano delitti e reati (nel caso di Milano la legge n. 401/89, nel caso di Pordenone l’art. 718 c.p) che solo con una forzatura possono essere addebitati laddove si svolgano tornei di poker live.  Gli articoli del codice Rocco sul gioco c.d. d’azzardo (artt. 718 cp e seguenti) andrebbero riformulati (e chi scrive se ne era fatto a suo tempo parte diligente – senza esito – con la Commissione Nordio) e resi attuali. Anche la legge n. 401/89 e successive modifiche ed integrazioni, che di vicissitudini ne ha avute parecchie, (da ultimo la Legge di Stabilità 2015), andrebbe adeguatamente rivisitata. Queste  norme, in quanto superate, rendono il nostro sistema concessorio più vulnerabile.

Nello specifico sarebbe opportuno valutare in sede di Delega Fiscale, visto considerato che il vacuum normativo permette che su tutto il territorio si svolgano comunque tornei di poker, di formulare quantomeno i principi attuativi di un regolamento del poker live.

PressGiochi

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