Il Tribunale amministrativo di Catania ha quest’oggi respinto il ricorso di un esercente contro il diniego del Questore di Enna al rilascio della licenza di polizia ex. art. 88 Tulps
Il Tribunale amministrativo di Catania ha quest’oggi respinto il ricorso di un esercente contro il diniego del Questore di Enna al rilascio della licenza di polizia ex. art. 88 Tulps per la raccolta a distanza e l’esercizio in via telematica del gioco del poker e del casinò on line, in relazione al contratto di prestazione di servizi stipulato con la società maltese “PIVGAME ltd”.
L’istanza era stata rigettata perché la suddetta società “non risulta assegnataria di concessione o autorizzazione rilasciata da Ministeri o da altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzare e gestire le scommesse”, e “considerato, altresì, che il possesso del titolo concessorio è propedeutico all’esercizio dell’attività in argomento e costituisce presupposto essenziale per il rilascio della licenza di P.S.”, prevista dall’art. 88 del R.D. 18.06.31 n. 773 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).
Per il giudice amministrativo il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.
Come ha spiegato il giudice, “il sistema concessorio- autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento, e che fa perno sull’art. 88 del TULPS, non si pone di per sé in contrasto con l’ordinamento comunitario, e nel sistema giuridico italiano l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero richiede sia la concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze sia l’autorizzazione di p.s. di cui all’art. 88 t.u.l.p.s., con la conseguenza che la licenza di cui al succitato art. 88 non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione che, in assenza della concessione, è tenuta a emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge.
In conclusione, il ricorso va rigettato, perché la circostanza che la società maltese, per conto della quale la ricorrente agisce, non è titolare della licenza di polizia prevista dal citato art. 88, giustifica il provvedimento impugnato, tenuto anche conto del fatto che tale licenza non è stata neppure chiesta, e delle esigenze di prevenzione di attività criminali poste a base della previsione della suddetta licenza”.
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