24 Novembre 2024 - 22:02

CGA Sicilia: niente sospensiva per i Ctd

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha respinto questa mattina l’ennesiam richiesta di sospensiva avanzata da un CTD legato ad un bookmaker privo della concessione ministeriale. L’operatore

01 Aprile 2016

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha respinto questa mattina l’ennesiam richiesta di sospensiva avanzata da un CTD legato ad un bookmaker privo della concessione ministeriale.

L’operatore adibito alla raccolta delle scommesse, chiedeva la riformulazione della sentenza del Tar Sicilia e in particolare l’applicazione dell’art. 56 del cod. di proc. Ammin. Secondo il quale in caso di “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, il ricorrente può chiedere al presidente dell’organo giurisdizionale, di disporre, con proprio decreto inoppugnabile, misure cautelari provvisorie.

Tuttavia, come ga chiarito il Collegio non era questo il caso. “Il presupposto di cui all’articolo 56 deve essere interpretato – spiega – nel senso che la esecuzione dell’atto o provvedimento nei cui confronti si prospetta la necessità di un intervento cautelare determinerebbe, per la posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente, immediati effetti giuridici e fattuali irreversibili e irreparabili, tanto immediati da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile.

Considerato che non è stato provato dal ricorrente il rapporto diretto di causa effetto tra il provvedimento impugnato in primo grado (diniego di rilascio della licenza di pubblica sicurezza) e la chiusura in via automatica dell’esercizio ovvero la ipotizzata revoca automatica della autorizzazione alla raccolta di scommesse, di competenza per altro di altra amministrazione, nella specie l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

non è sufficiente, a tale scopo, il richiamo all’articolo 1, comma 643 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 lettera h), il quale deve essere interpretato, ad una prima lettura propria della fase cautelare, nel senso che al diniego di licenza ex articolo 88 del TULPS deve seguire, sia pure contestualmente, un esplicito provvedimento di chiusura dell’esercizio che, nella fattispecie, non è stato emanato né dalla Questura, ove si ritenga spettare ad essa il relativo potere, né dall’Agenzia, nonché il provvedimento dichiarativo della perdita del diritto di cui alla lettera g) del medesimo comma, che non risulta emesso allo stato degli atti.

 

La camera di consiglio ha quindi rinviato la trattazione dell’appello cautelare al 14 aprile 2016.

PressGiochi

 

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