Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana ha respinto l’istanza cautelare presentata da un Ctd per la riforma della sentenza del Tar Sicilia che gli aveva confermato il
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana ha respinto l’istanza cautelare presentata da un Ctd per la riforma della sentenza del Tar Sicilia che gli aveva confermato il diniego alla licenza ex. art. 88 Tulps.
Nella sentenza di oggi, il collegio ha spiegato che non è stato provato dal ricorrente il rapporto diretto di causa effetto tra il provvedimento impugnato in primo grado (diniego di rilascio della licenza di pubblica sicurezza) e la revoca della autorizzazione alla raccolta di scommesse, di competenza per altro di altra amministrazione, nella specie l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Infatti, some si legge in sentenza “il ricorrente può ottenere l’emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, “allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso” e chiedendo di paralizzare gli effetti di un provvedimento”…, tuttavia, “l’articolo 56 deve essere interpretato nel senso che la esecuzione dell’atto o provvedimento nei cui confronti si prospetta la necessità di un intervento cautelare determinerebbe immediati effetti giuridici e fattuali irreversibili e irreparabili, tanto immediati da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile”.
Per questo, il giudice siciliano ha stabilito che “non è sufficiente la semplice locuzione riportata nella autorizzazione secondo cui: “in caso di diniego della licenza di pubblica sicurezza … il gestore del punto di raccolta perde il diritto di continuare nella attività di commercializzazione delle scommesse” atteso che la posizione giuridica soggettiva del gestore può essere incisa solo a seguito della valutazione da parte della amministrazione competente al rilascio della autorizzazione (AAMS) della nuova circostanza del diniego della licenza e mediante la emissione di un eventuale provvedimento di revoca”.
La Camera di Consiglio è stata fissata per il prossimo 13 aprile.
PressGiochi
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