Laddove venga meno il requisito della buona condotta la Questura può revocare al titolare la licenza di pubblica sicurezza e impedire così la raccolta delle scommesse sportive. Lo ha stabilito
Laddove venga meno il requisito della buona condotta la Questura può revocare al titolare la licenza di pubblica sicurezza e impedire così la raccolta delle scommesse sportive.
Lo ha stabilito quest’oggi il tribunale amministrativo della Lombardia che ha confermato la scelta del Questore della Provincia di Brescia direvocare la licenza per raccogliere scommesse sportive per giochi pubblici ad un esercente condannato per illecito commercio di stupefacenti commesso in un esercizio pubblico.
Come ha precisato il giudice amministrativo, ai sensi della norma generale dell’art. 11 del TULPS 18 giugno 1931 n°773 le licenze di pubblica sicurezza possono essere revocate ove venga meno il requisito della buona condotta del titolare.
Il fatto storico, è indubbiamente indice di scarsa affidabilità della persona, soprattutto considerato che essa risulta aver commesso il fatto in un esercizio pubblico, concettualmente del tutto analogo a quello da lui gestito. Non vale quanto oppone la difesa, ovvero che il fatto stesso non sarebbe in sostanza accertato, perché risulterebbe da una sentenza di applicazione pena, considerato che nella specie il ricorrente fu arrestato in flagranza, e ciò comporta evidenza del fatto”.
PressGiochi
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