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Vincite casinò esteri: per il Senato la legge europea prefigura un mutato regime fiscale

Per il servizio Bilancio del Senato la disposizione sulla tassazione vincite realizzate nei casinò esteri, inserita del decreto sugli adempimenti degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea

23 Febbraio 2016

Per il servizio Bilancio del Senato la disposizione sulla tassazione vincite realizzate nei casinò esteri, inserita del decreto sugli adempimenti degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015, prefigura un mutato regime fiscale delle vincite da gioco, sia per quelle provenienti da case da gioco situate nel territorio nazionale, sia per quelle erogate da case da gioco autorizzate negli altri Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo.

Lo afferma il Servizio Studi del Senato esaminando la legge europea 2015.

L’articolo 5 – spiega – adegua all’ordinamento dell’Unione europea, in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014, la disciplina italiana sulla tassazione delle vincite da gioco. La normativa italiana attualmente prevede una differenza di trattamento fiscale a seconda che le vincite di gioco siano state ottenute in Italia o in un altro Stato membro; la Corte ha ritenuto tale normativa incompatibile con il principio di libera circolazione dei servizi.

Nella versione in vigore, il comma 1 dell’articolo 69 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) prevede che i premi e le vincite derivanti da lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse organizzati per il pubblico, derivanti da prove di abilità o dalla sorte, nonché attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali, costituiscano reddito per l’intero periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

 

Il comma 1 dell’ articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento, assoggetta i premi di importo maggiore a 50.000 lire (ca. 25,82 euro) ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Il comma 2 stabilisce l’ammontare della ritenuta nel 10 per cento per i premi delle lotterie, tombole o simili e nel 20 per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni o manifestazioni di qualsiasi altro genere. Ai sensi del comma 7, la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

 

La Commissione europea aveva segnalato alle Autorità italiane la possibile violazione del principio di libera circolazione dei servizi di cui all’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel settembre 2013. Era stata allora aperta la procedura EU-Pilot 5571/13/TAXU.

 

Il 22 ottobre 2014 una sentenza della Terza sezione della Corte di giustizia, determinata da due ricorsi individuali (casi C-344/13 e C-367/13), ha stabilito l’incompatibilità delle norme citate con l’ordinamento dell’Unione europea. La sentenza ha stabilito inequivocabilmente che gli articoli 52 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato. Né nel caso di specie la disparità di trattamento è stata ritenuta giustificabile per motivi di ordine, sicurezza o sanità pubblica, come previsto dall’articolo 52 del TFUE.

 

Al fine di dare attuazione nell’ordinamento nazionale alla sentenza della Corte, il Governo aveva in un primo momento ipotizzato di inserire una norma di adeguamento nello schema di decreto legislativo volto a dare attuazione all’articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

 

L’articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”) conteneva una delega al Governo per riordinare tutte le norme in vigore in materia di giochi pubblici mediante l’adozione di un “Codice delle disposizioni sui giochi”. Si rammenta che il termine per l’attuazione della delega è scaduto il 27 giugno 2015 lasciando inattuato l’articolo 14.

 

L’articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame modifica il comma 1 dell’articolo 69 del Tuir, stabilendo che i premi e le vincite costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Dispone poi, però, un’esenzione mediante l’inserimento di un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli altri Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

 

Contestualmente, il comma 2 sostituisce il comma 4 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificando che sui premi dei giochi esercitati dallo Stato la ritenuta sulle vincite è compresa nel prelievo operato dallo stesso Stato.

 

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