E’ attesa per giovedì 4 febbraio la sentenza della Corte di Giustizia europea sul caso Ince. La signora Sebat Ince è sottoposta a processo penale in Germania per aver proceduto,
E’ attesa per giovedì 4 febbraio la sentenza della Corte di Giustizia europea sul caso Ince.
La signora Sebat Ince è sottoposta a processo penale in Germania per aver proceduto, senza la richiesta autorizzazione amministrativa, ad un’attività di intermediazione per le scommesse sportive a mezzo di una macchina apposita installata in un bar della Baviera. La società austriaca per la quale le scommesse sono state raccolte disponeva, infatti, di una licenza per organizzare scommesse sportive unicamente in Austria e non in Germania, dove vige un regime di monopolio.
Il giudice tedesco chiede alla Corte UE, in via pregiudiziale, se sia compatibile con il diritto dell’unione il regime monopolistico in tale materia.
L’Avvocato generale, Maciej Szpunar, che si è espresso nell’ottobre scorso ha concluso che in una situazione in cui un giudice nazionale ha dichiarato che un monopolio in materia di scommesse su competizioni sportive è contrario al diritto dell’Unione e in cui solo organismi pubblici possono, secondo le disposizioni del diritto nazionale, ottenere un’autorizzazione nazionale, l’articolo 56 TFUE osta a che le autorità giudiziarie nazionali sanzionino penalmente l’attività di intermediazione per la raccolta, effettuata senza autorizzazione nazionale, di scommesse su competizioni sportive per conto di un organizzatore di scommesse dotato di licenza in un altro Stato membro.
L’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, – ha spiegato l’AG – che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, osta a che le autorità giudiziarie sanzionino penalmente l’attività di intermediazione per la raccolta di scommesse su competizioni sportive, effettuata con macchine automatiche, senza autorizzazione nazionale, per conto di un organizzatore di scommesse dotato di licenza in un altro Stato membro, laddove gli interventi da parte dello Stato sono basati su regole tecniche non notificate alla Commissione europea. Disposizioni nazionali quali gli articoli 4, paragrafo 1, e 10, paragrafi 2 e 5, del Trattato interstatale fra i Länder sui giochi d’azzardo (Staatsvertrag zum Glücksspielwesen), non costituiscono una «regola tecnica» nell’accezione dell’articolo 1, paragrafo 11, della direttiva 98/34.
L’articolo 56 TFUE osta all’applicazione di sanzioni all’attività di intermediazione nella raccolta di scommesse su competizioni sportive, effettuata senza autorizzazione nazionale, per conto di un organizzatore di scommesse dotato di licenza in un altro Stato membro, in una situazione in cui un giudice nazionale ha statuito che una procedura di rilascio delle concessioni che porta all’aggiudicazione di un massimo di 20 concessioni per organizzatori di scommesse non rispetta i principi generali, quali il principio di uguaglianza, di non discriminazione in base alla nazionalità e di trasparenza.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|