Il Tribunale amministrativo del Lazio ha oggi accolto il ricorso di un barista ricevitore del Lotto al quale l’Agenzia dei Monopoli aveva revocato la concessione per il mancato pagamento degli
Il Tribunale amministrativo del Lazio ha oggi accolto il ricorso di un barista ricevitore del Lotto al quale l’Agenzia dei Monopoli aveva revocato la concessione per il mancato pagamento degli importi dovuti. Tuttavia, il ricorrente aveva spiegato che il mancato pagamento era stato causato da fatti non ad esso imputabili in quanto era stato derubato e quindi impossibilitato al pagamento.
Il ricorrente, aveva accettato nel giro di poco più di un’ora ben 125 giocate, per un importo di 200,00 euro ciascuna, per complessivi 22.000 euro. Tre individui avevano fatto ingresso nel Bar per prendere un caffè e uno di loro aveva iniziato a giocare al “10 e Lotto” un numero “ritardatario” fino a quando, avendo Lottomatica bloccato il terminale, costui ha cominciato a proferire minacce e, dopo aver richiesto anche i soldi della vincita, ha rubato quant’altro ha rinvenuto per poi andare via.
Lo scorso giugno la Quarta sezione del Tar ha accolto la domanda cautelare proposta. Tuttavia per l’amministrazione il ricorrente avrebbe agito con grave imprudenza.
Infatti, nella causa l’Amministrazione ha ribadito che la denuncia sporta dal ricorrente non costituisce, di per sé, prova sufficiente per esimere la ricorrente dalle sue responsabilità e che le somme giocate sono state prima incassate – e, quindi, entrate nella disponibilità del ricevitore – e poi asportate, seppure la rapina fosse realmente accaduta, i danni dalla stessa cagionati non dovrebbero essere sopportati dall’Erario, ben potendo la ricorrente chiedere alla sua assicurazione il ristoro dei danni patiti.
Per il giudice amministrativo che oggi si è espresso sulla questione, “l’art. 34, comma 1, della legge n. 1293/1957 conferisce all’Amministrazione il potere discrezionale di procedere alla revoca della gestione della rivendita di tabacchi qualora il concessionario si renda colpevole di una delle condotte ivi puntualmente indicate e che il carattere discrezionale del provvedimento di revoca è confermato dal successivo art. 35, secondo il quale al concessionario può essere inflitta una pena pecuniaria per ogni irregolarità gestionale, comprese quelle passibili di revoca della gestione, che non vengano ritenute di natura e gravità tali da comportare quest’ultima, grave conseguenza. Pertanto – posto che la normativa di riferimento, letta nel suo complesso, conferisce all’Amministrazione un potere discrezionale in ordine alla scelta della sanzione da applicare al concessionario che si renda colpevole di trasgressioni nella gestione delle rivendite – risulta priva di fondamento la tesi sostenuta dall’Agenzia nella memoria depositata in data 30 maggio 2015, secondo la quale essa non avrebbe alcun potere discrezionale di valutare le cause dell’omesso versamento, ma sarebbe comunque tenuta a revocare la concessione”.
“Il provvedimento impugnato si limita ad affermare apoditticamente che «la semplice denuncia ai Carabinieri, non costituisce prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile». Invece, secondo la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, “sinché non sia dimostrata la falsità della denuncia-querela, non può ritenersi inverata la fattispecie dell’omesso versamento dei proventi delle vincite, che costituisce il presupposto ineludibile della disposta revoca”, e tale principio deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui le somme delle giocate siano state incassate e solo in un secondo momento siano state oggetto di rapina. Del resto tale fattispecie non è dissimile, nella sostanza, da quella in cui le giocate siano state effettuate in via fittizia e, quindi, senza alcun incasso di denaro da parte della titolare della ricevitoria; difatti in entrambi i casi spetta all’Amministrazione dimostrare che il mancato versamento consegue ad una condotta dolosa o colposa comunque imputabile al concessionario.
Né può giovare all’Amministrazione invocare in giudizio le ulteriori circostanze quali la possibilità di ritenere la condotta del ricorrente comunque connotata da una colpa grave, consistente nell’aver consentito di effettuare, nel giro di un’ora, ben 125 giocate di elevato importo”.
“Il provvedimento impugnato – ha concluso il Tar – ha natura discrezionale e, quindi, l’Agenzia avrebbe dovuto adeguatamente esplicitare in motivazione le ragioni dell’inattendibilità delle giustificazioni fornite dalla ricorrente, incentrate sull’impossibilità di procedere al versamento delle somme relative alle giocate perché vittima di una rapina, oggetto di denuncia ai Carabinieri”.
Il giudice ha infine escluso la richiesta di risarcimento fatta dal ricorrente visto che i danni “si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.
PressGiochi
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