Per ADM, la “falsa autocertificazione” in quanto attestazione di un fatto non vero, oltre a ledere il rapporto fiduciario con l’amministrazione, comporta la decadenza dal beneficio conseguito, e nel caso
Per ADM, la “falsa autocertificazione” in quanto attestazione di un fatto non vero, oltre a ledere il rapporto fiduciario con l’amministrazione, comporta la decadenza dal beneficio conseguito, e nel caso trattato ieri dal Tar Lazio dell’iscrizione di un esercente iscritto all’elenco dei soggetti che svolgono attività di intrattenimento, con distribuzione di vincite in denaro.
Nel caso di specie, l’esercente aveva omesso di dichiarare di esser stato rinviato a giudizio nei cinque anni precedenti. Per il Tar, la dichiarazione resa, ancorché oggettivamente non veritiera, non era in grado, ex se, di determinare l’acquisizione ovvero il mantenimento dell’iscrizione dell’elenco di cui trattasi, poiché il requisito dell’insussistenza di provvedimenti di rinvii a giudizio, non era più necessario.
Infatti, come spiega il Collegio, l’art. 4 del d.d. del 22.12.2014, nel riformulare l’art. 5 del d.d. del 9.9.2011, ha dichiarato illegittimo l’articolo 5 nella parte in cui dispone, tra i requisiti per l’iscrizione all’elenco, l’assenza nei cinque anni precedenti di provvedimenti di rinvio a giudizio per i reati previsti dall’articolo in questione, escludendo pertanto la possibilità di cancellare dall’elenco i soggetti nei cui confronti siano stati accertati provvedimenti di tal specie”.
Appare dunque corretta l’affermazione dell’esercente secondo cui il falso rilevato dall’amministrazione doveva ritenersi “innocuo” e, come tale, inidoneo a riflettersi in senso favorevole, ovvero pregiudizievole, nella sua sfera soggettiva.
Inoltre, “il ricorrente risulta autorizzato non già da ADM bensì dal Comune di Lamezia Terme, ad esercitare l’attività di distribuzione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da giuoco. Si tratta in sostanza, di un c.d. “esercente” degli apparecchi disciplinati dall’art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. Dall’esame della documentazione versata in atti dall’amministrazione, si ricava poi che egli ha richiesto di essere iscritto nella sottosezione c) dell’elenco, riservata a coloro che svolgono “attività funzionali” alla raccolta del gioco.
Pertanto, egli non rientra tra i “concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento”e non ha, con ADM, alcun rapporto diretto, concessorio e/o negoziale, suscettibile di vulnus”.
PressGiochi
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