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CdS. Confermate le distanze del comune di Anacapri: “l’ente locale può intervenire sui giochi”

Il Consiglio di Stato ha respinto questa mattina l’istanza cautelare di alcuni esercenti di Anacapri che avevano esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro il Regolamento comunale sui “Giochi

09 Dicembre 2015

Il Consiglio di Stato ha respinto questa mattina l’istanza cautelare di alcuni esercenti di Anacapri che avevano esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro il Regolamento comunale sui “Giochi Leciti” che imponeva per le sale giochi e gli apparecchi distanze di almeno 150 metri da una serie di luoghi considerati sensibili.

 

Come ha spiegato il Collegio “le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell’ordine pubblico, preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti. Le disposizioni impugnate, infatti, non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall’altro, influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate”.

Pertanto, la normativa in materia di gioco d’azzardo – con riguardo alle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso ai giochi degli utenti – non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica (come rilevato dalla Corte Costituzionale con sentenze 10 novembre 2011, n. 300, e 21 aprile 2015, n. 995), tutela che rientra appunto pienamente nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 267 del 2006”.

 

 

Inoltre, ha chiarito il CdS “l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 deve essere interpretato nel senso che la competenza dell’ente locale non può non riguardare anche la materia dei giochi, atteso che la disposizione gli attribuisce espressamente il compito di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito di eventuali criteri fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

Attesa la particolare ampiezza della nozione di “pubblico esercizio” contenuta nella disposizione, deve ritenersi che rientrino senz’altro nella nozione anche le attività di intrattenimento espletate all’interno delle sale giochi e degli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di «gioco lecito»: il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è infatti la fruibilità delle attività ivi svolte da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti siano ammessi a parteciparvi.

Le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco, in quanto locali ove si svolge l’attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili, seguendo l’elencazione contenuta nell’art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000, come «pubblici esercizi», dimodoché per dette sale il Sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell’esercizio del gioco d’azzardo, quando le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica… “le «sale dedicate» agli apparecchi di gioco VLT, – inoltre – devono ritenersi comprese nel novero degli esercizi pubblici, disciplinati dal capo secondo (artt. 86 – 100) del T.U.L.P.S. (rilevante nel giudizio, poiché l’impugnata autorizzazione è stata emanata ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S.)”.

 

PressGiochi

 

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