Il divieto previsto dalla legge regionale Lombardia in materia di gioco non concerne l’apertura delle sale scommesse di cui all’art. 88, t.u.l.p.s. Il Tar Lombardia, sede di Milano, ha così
Il divieto previsto dalla legge regionale Lombardia in materia di gioco non concerne l’apertura delle sale scommesse di cui all’art. 88, t.u.l.p.s.
Il Tar Lombardia, sede di Milano, ha così accolto il ricorso presentato da una sala scommesse contro la disciplina delle sale giochi del comune di Osnago che gli aveva negato la licenza di apertura per una nuova attività collocata entro un raggio di 500 mt da luoghi sensibili.
Come spiega il giudice accogliendo il ricorso, la norma regionale sul gioco interviene solo sugli apparecchi da gioco e non sulle scommesse. “Nel caso di specie, – spiega – il regolamento impugnato, nella parte in cui prevede il divieto apertura e trasferimento entro la distanza di 500 metri di raggio da luoghi sensibili per le sale scommesse di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s., non trova fondamento in alcuna previsione normativa.
La disposizione non trova, in particolare, fondamento nella legge regionale n. 8/2013, recante norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico, la quale, nel porre il divieto di collocazione entro il limite massimo di 500 metri, si riferisce, invero, unicamente agli apparecchi di cui all’art. 110, r.d. n. 773/1931.
Quanto previsto agli articoli 1 e 9 del regolamento impugnato, laddove viene previsto il divieto di apertura, trasferimento e variazione di superficie di sale per scommesse di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s. entro la distanza di 500 metri di raggio da luoghi sensibili, è pertanto illegittimo, ponendosi in contrasto con i principi di legalità, in base al quale ogni provvedimento è espressione di un potere riconosciuto in capo all’amministrazione in base ad una specifica norma di rango superiore.
Per il Tar Lombardia, la Regione ha invece taciuto con riferimento all’insediamento delle nuove attività di raccolta delle scommesse vicino ai cd. luoghi sensibili, con ciò rinunciando implicitamente, tramite una scelta di natura tipicamente politica, ad estendere i limiti distanziometrici fissati per le altre pratiche di giochi con vincite in denaro.
Sostenere che il Comune possa supplire all’omissione dell’ente regionale, estendendo l’elenco dei soggetti attinti dal divieto tramite un’interpretazione forzata delle norme, o la regolamentazione edilizia, significherebbe di fatto legittimare l’usurpazione di poteri normativi già esercitati e sostituire la decisione politica generale della Regione con quella (di volta in volta diversa) dei singoli comuni”).
PressGiochi
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