La seduta collegiale per discutere il caso è fissata al 26 febbraio 2025, ma nel frattempo il tribunale ha bloccato gli effetti della circolare emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Il Tar del Lazio ha deciso di sospendere in via cautelare la proroga onerosa delle concessioni per il gioco del bingo prevista dalla Legge di Bilancio 2025. La misura, introdotta dall’articolo 1, comma 96, lettera a) della Legge n. 207/2024, impone ai concessionari un pagamento annuale di 108.000 euro per prorogare le concessioni fino al 31 dicembre 2026.
Il provvedimento del Tar è stato emesso in seguito al ricorso presentato da alcune società concessionarie – alcune delle quali rappresentate dall’avvocato Luca Giacobbe. La seduta collegiale per discutere il caso è fissata al 26 febbraio 2025, ma nel frattempo il tribunale ha bloccato gli effetti della circolare emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
I ricorrenti hanno impugnato la nota ADM del 10 gennaio 2025, che attuava le disposizioni della Legge di Bilancio, sostenendo che la proroga tecnica con pagamento obbligatorio sia contraria: alle norme europee, in particolare la Direttiva 2014/23/UE e gli articoli 49 e 56 del TFUE, che garantiscono la libera concorrenza e la parità di trattamento e ai principi costituzionali italiani, come il legittimo affidamento, la certezza del diritto e la libertà d’impresa.
Nel ricorso si chiede anche un eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea o l’intervento della Corte Costituzionale.
Il giudice amministrativo ha accolto la richiesta di sospensione cautelare monocratica, ritenendo sussistenti i requisiti di estrema gravità e urgenza, poiché l’imposizione del pagamento della prima rata (scadenza il 31 gennaio) potrebbe arrecare un danno irreparabile alla società. Tuttavia, la sospensione è condizionata alla presentazione, da parte dei concessionari, di una garanzia fideiussoria entro la data della camera di consiglio.
Come ha spiegato il giudice: “alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e della posizione legittimante della società ricorrente, quale soggetto già inciso dalla richiesta di pagamento del canone di «proroga tecnica» sin dal biennio 2023/2024 il cui contenzioso risulta allo stato sospeso per effetto di apposita ordinanza della sezione, si possono ritenere sussistenti, alla luce della gravata circolare immediatamente esecutiva, i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante l’oggettiva ed immediata lesività del provvedimento impugnato;
– si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi sospendendo, nelle more, gli effetti conseguenziali del materiale superamento del termine imposto per il pagamento della prima rata (31 gennaio), tenendo presente, nel caso di specie, la possibile scadenza ed incapienza delle stesse garanzie fideiussorie già prestate;
– pertanto, sorge l’esigenza di disporre il seguente onere e/o condizione a carico della parte istante che, nelle more, dovrà provvedere a prestare idonea garanzia fideiussoria per il pagamento della rata imposta nell’immediata scadenza, entro e non oltre la medesima data di discussione della domanda cautelare in sede collegiale, di cui verrà data contezza attraverso il deposito in giudizio del relativo dato documentale riferito alla regolare fideiussione bancaria;
– tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta, sempre rispettando l’onere sopra descritto, con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 26 febbraio 2025, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa”.
La decisione del 26 febbraio sarà cruciale per definire il destino delle concessioni bingo e per chiarire l’equilibrio tra gli interessi pubblici e quelli dei concessionari.
PressGiochi
Fonte immagine: Foto HippoBingo Cesena