28 Dicembre 2024 - 18:46

Amusement: ADM comunica proroga termini disciplina spettacolo viaggiante

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica attraverso una determina una serie di modifiche ed integrazioni alla Determinazione Direttoriale n. 260623 del 10/06/2022 (DRASV).

24 Dicembre 2024

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica attraverso una determina una serie di modifiche ed integrazioni alla Determinazione Direttoriale n. 260623 del 10/06/2022 (DRASV). A seguito delle comunicazioni pervenute dalle associazioni rappresentative del settore, in merito alla complessità della disciplina e alle difficoltà applicative legate alla regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro per il settore dello spettacolo viaggiante, ADM ha ritenuto opportuno di dover prorogare il periodo transitorio previsto dalla citata DRASV e successive modifiche e integrazioni, sino all’adozione della definitiva e sistematica disciplina di tali apparecchi mediante il decreto attuativo del suddetto articolo 15.

Di seguito il testo integrale della determina firmato dal Direttore ai giochi Mario Lollobrigida.

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

VISTO l’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 recante “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” il quale esclude espressamente dalla disciplina relativa agli spettacoli viaggianti “…gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento” e, al successivo articolo 4, esclude tali apparecchi anche dall’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020;

VISTO l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni per il rilascio da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia nonché dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da divertimento e intrattenimento per il gioco lecito di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.;

VISTO l’articolo 22, commi 1, 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il comma 5, secondo cui “Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S. e quelle dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni” facendo salva “…la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 … che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968.”;

VISTO l’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, assumendo quest’ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO, l’articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126 di modifica del comma 7-ter dell’art. 110 del T.U.L.P.S. che dispone “… con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli … sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”.

VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294/RU del 18 maggio 2021 (DRTEC), recante le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., adottata a seguito dell’esito positivo della procedura n. 2021/97/I di informazione nel settore delle norme e delle regole relative ai servizi dell’informazione espletata ai sensi della direttiva 98/34/CE;

VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 172999 del 1° giugno 2021 (DRA), come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021, dalla determinazione n. 624151 del 28 dicembre 2022, dalla determinazione n. 756965 del 19 dicembre 2023 e dalla determinazione n. 797604 del 20 dicembre 2024, recante le regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta;

VISTA la determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 giugno 2022, n. 250623, (d’ora in avanti denominata “DRASV”), come modificata dalla determinazione n. 359807 del 27 giugno 2023, dalla determinazione n. 434119 del 1° luglio 2024 e dalla determinazione n. 797604 del 20 dicembre 2024, recante regole per l’applicazione della nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. agli apparecchi utilizzati nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante, autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S;

VISTO l’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;

CONSIDERATO, pertanto, che la regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro è applicabile anche agli apparecchi utilizzati nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S e agli apparecchi collocati all’interno delle attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”, di cui all’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020;

VISTE le comunicazioni pervenute dalle associazioni rappresentative del settore, in merito alla complessità della disciplina e alle difficoltà applicative legate alla regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro per il settore dello spettacolo viaggiante, composto da piccoli o piccolissimi operatori non specializzati, anche in ordine alla possibile sovrapposizione con le procedure di certificazione a fini di sicurezza previste da precedenti regolamentazioni;

CONSIDERATO che il riordino della disciplina dei giochi pubblici, previsto dall’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, consentirà di sistematizzare in modo definitivo il settore dell’offerta di gioco senza vincita in denaro;

RITENUTO opportuno, al fine di evitare la dismissione degli apparecchi in questione, di dover prorogare il periodo transitorio previsto dalla citata DRASV e successive modifiche e integrazioni, sino all’adozione della definitiva e sistematica disciplina di tali apparecchi mediante il decreto attuativo del suddetto articolo 15;

DETERMINA

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 3 della DRASV)

All’articolo 3 della determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 giugno 2022, n. 250623 (DRASV), e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 1, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2025”;
  2. al comma 2, le parole “dal 1° gennaio 2025” sono sostituite dalle parole “dal 1° gennaio 2026”;
  3. al comma 3, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2025”;

ARTICOLO 2

(Modifiche all’articolo 4 della DRASV)

All’articolo 4 della determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 giugno 2022, n. 250623 (DRASV), e sue successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 2, le parole “dal 1° gennaio 2025” sono sostituite dalle parole “dal 1° gennaio 2026”;
  2.  al comma 3, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2025”;

ARTICOLO 3

(Modifiche all’articolo 7 della DRASV)

All’articolo 7 della determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 giugno 2022, n. 250623 (DRASV), e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 2, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2025”;
  2. al comma 2, le parole “articoli 3, 4, 5 e 6” sono sostituite dalle parole “articoli 3 e 4”.

ARTICOLO 4

(Modifiche all’articolo 9 recante “norme transitorie e decorrenza” della DRASV) All’articolo 9 della determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 giugno 2022, n. 250623 (DRASV), e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2025”.

 

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