22 Dicembre 2024 - 04:00

Amusement. Nuova proroga per gli apparecchi da intrattenimento: ADM pubblica determina

“Considerato che, in assenza di proroga del periodo transitorio fissato, dal 1° gennaio 2025 dovrà essere disinstallato un elevato numero di apparecchi autocertificati non ancora sottoposti a verifica tecnica di

20 Dicembre 2024

“Considerato che, in assenza di proroga del periodo transitorio fissato, dal 1° gennaio 2025 dovrà essere disinstallato un elevato numero di apparecchi autocertificati non ancora sottoposti a verifica tecnica di conformità e relativa certificazione, con significativi impatti nella filiera e conseguente perdita del gettito erariale; ritenuto che gli apparecchi in questione presentano per lo più basso rischio e pericolosità sociale e che le esigenze di sicurezza e di controllo sono transitoriamente garantite dalla conoscenza effettiva dell’ubicazione di ogni apparecchio e dalla assunzione di responsabilità dei singoli gestori, responsabili penalmente ed amministrativamente in caso di falsità delle autodichiarazioni e di presenza di apparecchi non conformi”, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso una proroga di un anno per gli apparecchi da intrattenimento ancora obbligati a certificazione con scadenza al 31 dicembre 2025.

Solo la settimana scorsa gli Stati generali dell’Amusement avevano tenuto un incontro con ADM con la Dottoressa Elisabetta Poso nella quale gli operatori avevano messo in evidenza l’opportunità di sfruttare il riordino del gioco fisico come strumento chiave per accogliere alcune proposte di modifica normativa. Era stata discussa la possibilità di adeguare l’articolo 110, comma 7a, del TULPS, aumentando il costo massimo delle partite e il valore dei premi. Inoltre, era stata affrontata la disciplina delle sale LAN.

Un altro tema centrale dell’incontro era stata la regolarizzazione delle autocertificazioni relative ai giochi installati prima del 2021, prevedendo il pagamento di un contributo di 1.000 euro e fissando scadenze precise, con ADM impegnata a garantire una proroga per facilitare il processo. Si è anche parlato del QR Code, con l’obbligo attuale di affiancarlo alla documentazione cartacea fino al completamento della fase sperimentale.

Riguardo alle sanzioni per ritardi nella dichiarazione ISI 2022, ADM aveva chiarito la possibilità di rivolgersi agli uffici territoriali per ottenere lo scomputo delle sanzioni, pagando solo l’imposta dovuta.

Di seguito la determina di ADM:

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;
VISTO l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni per il rilascio da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia nonché dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da divertimento e intrattenimento per il gioco lecito di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.;
VISTO l’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i commi 1 e 6;
VISTO l’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, assumendo quest’ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTA la legge 9 agosto 2023, n.111, e in particolare l’articolo 15 che prevede il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;
VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294/RU del 18 maggio 2021 (DRTEC), recante le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., adottata a seguito dell’esito positivo della procedura n. 2021/97/I di informazione nel settore delle norme e delle regole relative ai servizi dell’informazione espletata ai sensi della direttiva 98/34/CE;
VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 172999 del 1° giugno 2021 (DRA), come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021, dalla determinazione n. 624151 del 28 dicembre 2022 e dalla determinazione n. 756965 del 19 dicembre 2023 recante le regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta;
VISTI, in particolare, gli articoli 4 e 5 della citata determinazione nel testo consolidato, che hanno fissato al 31 dicembre 2024 il termine entro cui gli apparecchi già installati devono
obbligatoriamente essere sottoposti a verifica tecnica di conformità, consentendo, per il periodo transitorio, il mantenimento in esercizio sulla base di autocertificazione da parte del gestore della conformità alle caratteristiche tecniche vigenti;
VISTO l’articolo 18-ter, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 che recita “All’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7.1. Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al successivo comma 7-ter), sono previsti specifici obblighi dichiarativi.”;
VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 250623 del 10 giugno 2022 (DRASV), come modificata dalla determinazione n. 359807 del 27 giugno 2023 e dalla determinazione n. 434119 del 1° luglio 2024, recante regole per l’applicazione della nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7, del TULPS agli apparecchi utilizzati nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del TULPS;
VISTI, in particolare, gli articoli 3 e 4 della citata determinazione del 10 giugno 2022, che hanno fissato al 31 dicembre 2024 il termine entro cui gli apparecchi già installati devono obbligatoriamente essere sottoposti a verifica tecnica di conformità, consentendo, per il periodo transitorio, il mantenimento in esercizio sulla base di autocertificazione da parte del gestore della conformità alle caratteristiche tecniche vigenti;
VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 314538 del 5 luglio 2022 (DRAMEE) recante l’istituzione e la regolamentazione dell’elenco degli apparecchi non soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’individuazione delle specifiche tipologie di apparecchi meccanici ed elettromeccanici in esso rientranti e che, pertanto, fermo restando il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dall’articolo 14-bis del DPR n. 640 del 1972 non necessitano della verifica di conformità, né del rilascio dei titoli autorizzatori ai produttori e importatori, nonché ai gestori;
VISTO il provvedimento [OdS – Dir n. 19/2024] del 18 dicembre 2024 con il quale il dott. Mario Lollobrigida, in qualità di Direttore della Direzione Giochi, è delegato all’adozione degli atti concernenti la regolamentazione degli apparecchi di gioco di cui all’articolo 110 del TULPS;
CONSIDERATO che gli apparecchi disciplinati dai sopra citati articoli 4 e 5 della determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021 (DRA), nonché articoli 3 e 4 della determinazione direttoriale n. 250623 del 10 giugno 2022 (DRASV) sono da tempo installati e in esercizio, e che la loro vetustà ha comportato difficoltà nelle procedure di certificazione, non consentendo il rispetto dei termini previsti;
CONSIDERATO che, in assenza di proroga del periodo transitorio fissato, dal 1° gennaio 2025 dovrà essere disinstallato un elevato numero di apparecchi autocertificati non ancora sottoposti a verifica tecnica di conformità e relativa certificazione, con significativi impatti nella filiera e conseguente perdita del gettito erariale;
RITENUTO che gli apparecchi in questione presentano per lo più basso rischio e pericolosità sociale e che le esigenze di sicurezza e di controllo sono transitoriamente garantite dalla conoscenza effettiva dell’ubicazione di ogni apparecchio e dalla assunzione di responsabilità dei singoli gestori, responsabili penalmente ed amministrativamente in caso di falsità delle autodichiarazioni e di presenza di apparecchi non conformi;
CONSIDERATO che il riordino della disciplina dei giochi pubblici, previsto dall’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, consentirà di sistematizzare in modo definitivo il settore dell’offerta di gioco senza vincita in denaro;
RITENUTO necessario, pertanto, nelle more dell’adozione dei succitati provvedimenti, prolungare la disciplina transitoria prevista nella DRA e nella DRASV;
IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA
ARTICOLO 1
(Modifiche agli articoli 4 e 5 della DRA)
1. All’articolo 4, comma 5, della determinazione n. 172999 del 1° giugno 2021 (DRA) e sue successive modifiche e integrazioni, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2025”.
2. All’articolo 5 della determinazione n. 172999 del 1° giugno 2021 (DRA) e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 5, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2025”;
b. al comma 6, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2025”;
ARTICOLO 2
(Modifiche agli articoli 3 e 4 della DRASV)
1. All’articolo 3, comma 5 della determinazione n. 250263 del 10 giugno 2022 (DRASV) e sue successive modifiche e integrazioni, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2025”.
2. All’articolo 4, comma 5, della determinazione n. 250263 del 10 giugno 2022 (DRASV) e sue successive modifiche e integrazioni, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2025”.
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Del presente provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.