Il Servizio Studi del Parlamento ripercorre gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio all’interno della legge di Bilancio 2025, attualmente in discussione in Aula alla Camera. Per quanto riguarda l’articolo 12,
Il Servizio Studi del Parlamento ripercorre gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio all’interno della legge di Bilancio 2025, attualmente in discussione in Aula alla Camera.
Per quanto riguarda l’articolo 12, recante Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e di Bingo si ricorda l’approvazione della proposta di FdI e Forza Italia a firma Mantovani e Pelli che ‘Sostituisce il comma 3 dell’articolo 12 che modifica il comma 9-septies dell’articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012 in materia di prelievo erariale sul gioco del bingo, di montepremi e di compenso per il controllore centralizzato del gioco, stabilendo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il limite massimo di montepremi del bingo nella misura del 71 per cento del prezzo di vendita delle cartelle (in luogo dell’originaria previsione del 75 per cento), ferma restando la misura minima pari al 70 per cento’.
La proposta del governo invece ‘Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998.
Il comma 3-bis stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’aliquota della suddetta imposta è determinata nelle seguenti misure:
a) 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore per:
– giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo e i giochi di sorte a quota fissa;
– gioco del bingo a distanza;
b) 20,5 per cento e 24,5 per cento per le scommesse sportive a quota fissa, rispettivamente, se la raccolta avviene su rete fisica o a distanza. Tali aliquote vengono applicate sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge n. 296 del 2006.
Il comma 3-ter interviene in materia di scommesse ippiche a quota fissa (di cui agli articoli 4, comma 3, del D.P.R. n. 169 del 1998 e 1, comma 1053, della legge n. 205 del 2017), stabilendo il prelievo sulle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nelle seguenti misure:
– 20,5 per cento per le scommesse raccolte su rete fisica (in luogo del vigente 43 per cento);
– 24,5 per cento per le scommesse raccolte a distanza (in luogo del vigente 47 per cento).
Il prelievo è applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione dello stesso nel 33 per cento a titolo di imposta unica e nel 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli.
All’Articolo 66 recante Prevenzione cura e riabilitazione delle patologie da dipendenza il Governo ha invece ottenuto la Modifica l’articolo 66, riguardante la prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenza, prevedendo in primo luogo l’istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute del Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) per la cui dotazione è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro a decorrere dal 2025, ripartito tre le Regioni sulla base di critreri definiti con decreto del Ministro della salute da emanare sentita la Conferenza Stato-Regioni.
In deroga ai valori massimi – di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/2024, L. n. 107/2024 – del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene poi autorizzato l’impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze.
A decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute viene disposto annualmente il trasferimento dell’1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. infra).
Viene inoltre stabilito che nell’ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche.
della salute.
Nel confermare la soppressione dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, viene stabilito che i compiti di coordinamento vengono trasferiti all’Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato.
Viene confermata l’abrogazione del comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità.
Viene confermata anche l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d’azzardo patologico.
A seguito delle descritte modifiche il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.
In materia di corse ippiche l’Articolo 82-bis sul Regime fiscale e previdenziale degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche è stato approvato l’emendamento di FI a firma Malaguti che prevede Inserisce l’articolo 82-bis, il quale prevede:
– al comma 1 norme in materia di regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al gioco dell’ippica
In particolare, Il comma 1, lettera a), inserendo la nuova lettera l-bis) all’articolo 50, comma 1, del TUIR, riconduce tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente anche i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall’autorità vigilante.
Il comma 1, lettera b), aggiungendo la lettera d-bis.1) all’articolo 52, comma 1, del TUIR, dispone che, ai fini della determinazione del reddito, i predetti compensi concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15 mila euro.
– al comma 2 reca norme per l’iscrizione Gestione separata INPS degli addetti alle corse ippiche
In particolare, prevede l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di iscrizione presso la Gestione separata INPS degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive (iscritti in apposito Registro tenuto dall’autorità vigilante).
Per i predetti soggetti il contributo alla Gestione è dovuto – per un terzo a carico dell’iscritto e per due terzi a carico del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l’ammontare di 5.000 euro annui dei compensi a tale titolo percepiti. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo. Viene altresì specificato che l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente e che sul medesimo imponibile sono applicate le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche.
Conseguentemente, alla Tabella A del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:
2025: –1.570.000;
2026: –1.650.000;
2027: –1.660.000.
Il seguito dell’esame della Legge è previsto per oggi, venerdì 20 dicembre:
Il governo ha annunciato di porre la questione di fiducia.
PressGiochi