18 Dicembre 2024 - 07:56

Consiglio di Stato: respinto ricorso contro il distanziometro giochi a Forlì

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato contro i provvedimenti di chiusura di una sala giochi e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Forlì,

17 Dicembre 2024

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato contro i provvedimenti di chiusura di una sala giochi e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Forlì, in base alla normativa regionale che vieta la presenza di tali esercizi a meno di 500 metri da luoghi sensibili. L’operatore aveva impugnato i provvedimenti comunali e regionali di attuazione della legge, ma con successive sentenze del Tar si è dichiarata l’estinzione dei giudizi per rinuncia.
In appello, il ricorrente ha sostenuto che la rinuncia non impediva di contestare i provvedimenti di chiusura in quanto il procedimento era ancora aperto al momento della rinuncia. Inoltre, ha argomentato che la sospensione del giudizio sarebbe stata giustificata dalla possibilità di un annullamento di atti normativi a contenuto generale relativi ad altri operatori. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha rilevato che la rinuncia esprime la volontà dell’appellante di non contestare gli atti presupposti alla delocalizzazione, rendendo non censurabili i provvedimenti collegati.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che le questioni oggetto del giudizio attuale (ordinanze di chiusura del 2022 e 2023) e quelle rinunciate (atti del 2017 e 2018) sono diverse. Infine, ha stabilito che la comunicazione dei provvedimenti di chiusura, anche se solo preparatoria, è impugnabile poiché lesiva. Di conseguenza, la rinuncia agli atti regionali e comunali preclude ogni ulteriore contestazione sulla mappatura e sulle conseguenti chiusure.
L’appellante sostiene che il provvedimento di chiusura adottato dai dirigenti comunali violi il principio di competenza e di gerarchia delle fonti, poiché la Giunta comunale si era limitata a compiere azioni preparatorie senza autorizzare i dirigenti a intervenire con provvedimenti definitivi. Inoltre, lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di chiusura per l’attività accessoria di somministrazione alimenti e bevande, la violazione dei termini procedurali e l’affidamento ingenerato dall’inerzia dell’amministrazione.
Il Consiglio di Stato respinge queste argomentazioni, rilevando che la Giunta ha operato correttamente nel delimitare le zone sensibili, lasciando ai dirigenti, per legge, la gestione dei provvedimenti di chiusura. La mancata trasformazione dell’Intesa del 2017 in normativa statale non esimeva i dirigenti dall’attuare i provvedimenti previsti. Anche la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento per l’attività accessoria non è illegittima, poiché questa era subordinata all’attività principale, già soggetta a chiusura. Inoltre, l’inerzia della pubblica amministrazione non può generare un legittimo affidamento, dato che la normativa vieta espressamente l’attività in prossimità di luoghi sensibili.
In relazione alla censura sulla delibera del 2023, che ha disposto la chiusura anche del bar e degli apparecchi AWP, il Consiglio di Stato ribadisce che tali attività sono accessorie alla sala giochi e ne condividono le sorti. La delibera è quindi un’integrazione necessaria per applicare il divieto regionale.
L’appello è stato quindi rigettato, in quanto il diritto contestato dall’appellante (continuare l’attività) è vietato dalla legge, e non sussistono presupposti per il risarcimento del danno.

PressGiochi

Fonte immagine: PALAZZO SPADA SEDE DEL CONSIGLIO DI STATO