13 Gennaio 2025 - 15:40

Pubblicità. La Commissione finanze adotta il pdl Basso come testo base su cui lavorare

La Commissione Finanze della Camera ha proseguito ieri l’esame dei pdl per il divieto alla pubblicità dei giochi. Il relatore Federico Ginato del PD ha ricordato come dal dibattito svolto

11 Novembre 2015

La Commissione Finanze della Camera ha proseguito ieri l’esame dei pdl per il divieto alla pubblicità dei giochi. Il relatore Federico Ginato del PD ha ricordato come dal dibattito svolto nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento sia emersa l’esigenza, condivisa anche dai presentatori delle tre proposte di legge e dal Governo, di circoscrivere l’intervento legislativo alle disposizioni relative al divieto di pubblicità dei giochi con vincite in denaro.
Ginato ha quindi proposto di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame la proposta di legge firmata da Lorenzo Basso del Pd. La Commissione ha quindi approvato la proposta del relatore.

PDL Basso – L’articolo 1, comma 1, della proposta di legge di Lorenzo Basso, vieta qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche o on line.

In sostanza si intende vietare ogni forma di pubblicità ai giochi con vincite in denaro, estendendo tale divieto anche oltre i mezzi di comunicazione attualmente individuati dal sopra 158 del 2012. richiamato decreto-legge n.

Il comma 2 conferma l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria alla violazione del divieto di pubblicità ai giochi. Rispetto alla misura attualmente prevista viene però abbassato il minimo del quantum dovuto: in luogo di una sanzione da 100.000 a 500.000 euro, si propone un minimo di 50.000 euro ed un massimo 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa, analogamente a quanto è previsto dalle norme vigenti.

Ai sensi del comma 3, i proventi delle sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi di quanto previsto 190 dall’articolo 1, comma 133, della legge di stabilità 2015 (legge n. del 2014). Tale norma della legge di stabilità 2015 destina annualmente, a decorrere dall’anno 2015, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, una quota pari a 50 milioni di euro per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, come definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’articolo 2 di entrambe le proposte reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro).

  1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od on line.
    2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l’effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.
    3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2.

(Clausola di salvaguardia finanziaria).

  1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.