Per garantire una transizione ordinata e sostenibile verso il nuovo assetto normativo e concessorio, il Governo ha inserito all’art. 14 della Manovra di bilancio una proroga delle concessioni di gioco
Per garantire una transizione ordinata e sostenibile verso il nuovo assetto normativo e concessorio, il Governo ha inserito all’art. 14 della Manovra di bilancio una proroga delle concessioni di gioco fisico in scadenza (Bingo, scommesse e ADI) fino al 31 dicembre 2026.
Tuttavia, al momento, non è stata prevista alcuna proroga per la concessione di gioco a distanza, che necessariamente dovrà essere adottata prima della scadenza prevista per la fine del 2024.
Ad affermarlo è Confesercenti che ha partecipato al ciclo di audizioni alla Camera per discutere gli interventi previsti nella legge di Bilancio.
Come spiega: “In attesa del periodo di stand still europeo, ADM ha pubblicato la Determinazione Direttoriale 25.10.2024 – Prot. 656848/RU, avente ad oggetto l’istituzione dell’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza (“Albo PVR”), in attuazione dell’art.13 del D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41.
Tale provvedimento ha un impatto rilevante sull’attività operativa degli esercenti i Punti di ricarica. Nello specifico, viene previsto, per lo svolgimento dell’attività di PVR, l’obbligo sia dell’iscrizione sia della sussistenza di contratti conformi ai requisiti minimi previsti. Ne consegue che, per continuare a svolgere l’attività in modo legittimo, non basterebbe procedere all’iscrizione all’Albo nei termini previsti, ma sembrerebbe altresì risultare necessario l’adeguamento dei contratti, in quanto il provvedimento parrebbe sancire la nullità immediata, in assenza di una disciplina transitoria, di tutti i contratti non conformi ai requisiti minimi, con il rischio di applicazione di sanzioni agli esercenti.
Viene inoltre stabilita l’applicabilità immediata di quanto previsto dall’art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 41/2024, che fissa il limite di ricarica settimanale in contanti presso i PVR a euro 100. Questa disposizione richiede evidenti adeguamenti nei sistemi dei concessionari e influisce negativamente sull’operatività di tabaccherie e punti vendita dotati di licenze di PS artt. 88 e 86 del TULPS, che dovranno verificare manualmente le ricariche dei clienti per evitare sanzioni.
Sono, inoltre, previsti obblighi a carico dei PVR, quali: il divieto di messa a disposizione di materiale cartaceo nel quale vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco, a palinsesti e/o a quote di gioco in contrasto con le linee guida AGCOM che consentono la comunicazione informativa effettuata negli ambienti di gioco; il divieto di affissione all’interno ed all’esterno dei locali di insegne e vetrofanie, che non sono compatibili con esercizi quali sale scommesse, corner e sale giochi, che, quindi, in base a tali prescrizioni, non potrebbero ospitare PVR.
Si rileva, ancora, la difficoltà di rispettare il divieto di apertura di conti di gioco da parte del titolare del PVR, ma soprattutto da parte di suoi “familiari”, conviventi e personale dipendente, considerato che “i familiari” non rappresentano neppure una categoria giuridica. Si ricorda che tale divieto comporta la possibile cancellazione dall’Albo nel caso di violazione.
Infine, si prevede l’obbligo di identificazione dei clienti da parte dei PVR per qualsiasi importo di ricarica. L’identificazione richiede il rispetto di specifici parametri, come l’obbligo di tenere registri e garantire la disanonimazione dei dati, attività che richiede una formazione adeguata, da considerarsi requisito preliminare per l’iscrizione all’Albo, laddove, invece, la normativa prevede che l’iscrizione avvenga prima della formazione, in assenza della necessaria preparazione, così generandosi potenziali difficoltà operative per gli esercenti, con la possibilità di incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie.
Si ritiene, in ogni caso, che gli adempimenti in capo agli esercenti dovrebbero trovare applicazione in riferimento ai titoli concessori di futura assegnazione, prevedendone l’operatività in contemporanea con l’avvio delle nuove concessioni.
Alla luce dell’art. 15 del D. Lgs. n. 41/2024, riguardante le misure di tutela e protezione del giocatore, e degli obblighi, imposti da alcune Regioni agli esercenti che ospitano apparecchi da intrattenimento del tipo comma 6, lettere a) e b), del TULPS (c.d. AWP e VLT), di frequentare con regolarità corsi di formazione per gestire consapevolmente eventuali forme di gioco patologico, si suggerisce di definire un protocollo unico di strutturazione di tali corsi di formazione a livello nazionale anziché, come oggi avviene, lasciare ad ogni Regione il compito di strutturare i corsi. Ciò consentirebbe una miglior organizzazione dell’attività, un più efficiente sviluppo progettuale e un’ottimizzazione dei costi a favore degli esercenti partecipanti”.
PressGiochi
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