L’MGA desidera sottolineare che Malta ha spesso esercitato il suo diritto di presentare Opinioni Dettagliate e Commenti sulle proposte legislative degli Stati Membri attraverso la procedura TRIS. Infatti, dal 2006,
L’MGA desidera sottolineare che Malta ha spesso esercitato il suo diritto di presentare Opinioni Dettagliate e Commenti sulle proposte legislative degli Stati Membri attraverso la procedura TRIS.
Infatti, dal 2006, – risponde MGA interpellata da PressGiochi sul parere circostanziato presentato alle regole tecniche relative al bando per i giochi a distanza italiano – Malta ha presentato quasi 40 Opinioni Dettagliate solo nel settore del gioco. Generalmente, un’Opinione Dettagliata viene emessa da uno Stato Membro quando si ritiene che la regolamentazione tecnica proposta possa creare un ostacolo alle libertà del mercato interno.
In linea con la sua politica pubblica sul settore del gioco online, Malta ha costantemente sostenuto che tali restrizioni ingiustificate (in particolare quelle relative alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione dei servizi) ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno. Queste restrizioni sono contrarie ai Trattati dell’UE e alla giurisprudenza stabilita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda la Notifica TRIS (2024/0405/IT) presentata dall’Italia, le autorità maltesi non possono fornire una copia dell’Opinione Dettagliata tuttavia, l’MGA desidera affrontare alcune inesattezze riportate in relazione a questa questione. Le affermazioni secondo cui l’Opinione Dettagliata di Malta solleva preoccupazioni riguardo a tre specifici aspetti – il ruolo delle aziende B2B che richiedono una licenza per operare sul mercato, il divieto per gli operatori di gestire “skins” per altri marchi, e la necessità di ulteriori controlli online per rilevare consumatori minorenni – sono errate.
Quando commenta le proposte legislative degli Stati Membri, Malta tende a richiedere chiarezza legale e trasparenza nell’introduzione di qualsiasi nuovo requisito. Infatti, il Considerando 7 della Direttiva TRIS sottolinea l’importanza della chiarezza in merito agli obblighi imposti ai fornitori di servizi. Questo assicura che qualsiasi Stato Membro o fornitore di servizi interessato da nuovi requisiti tecnici possa valutarne e comprenderne efficacemente le implicazioni.
Inoltre, Malta sfida costantemente l’imposizione di requisiti duplicati da una prospettiva tecnica e di conformità, in particolare per gli operatori B2B. Gli Stati Membri dovrebbero riconoscere che gli operatori B2B potrebbero già detenere licenze in altri Stati Membri e potrebbero essere soggetti a una molteplicità di requisiti e controlli che potrebbero facilmente essere reciprocamente riconosciuti, qualora venga istituito un quadro di cooperazione a tale scopo. Pertanto, l’introduzione di requisiti tecnici aggiuntivi per gli operatori B2B, senza una giustificazione sufficiente, è considerata un ostacolo sia alla libertà di stabilimento che alla libertà di prestazione dei servizi all’interno del mercato interno.
PressGiochi