21 Novembre 2024 - 22:44

UIF. Nel decreto di riordino del gioco online, focus su antiriciclaggio e PVR

Nella Rassegna normativa dei Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria relativa al primo semestre 2024 prende spazio il Decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 – Disposizioni in materia di

30 Settembre 2024

Nella Rassegna normativa dei Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria relativa al primo semestre 2024 prende spazio il Decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 – Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.

“Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2024 è stato pubblicato il D.lgs. n. 41 del 25 marzo 2024, che dà avvio al riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici ammessi in Italia, partendo da quelli a distanza (giochi online). Dopo aver definito i principi ordinamentali del gioco (artt. 3 e 4), il decreto disciplina i requisiti, gli obblighi e le responsabilità dei concessionari e detta disposizioni in materia di rete telematica e punti vendita di ricariche (artt. da 6 a 13). Sono altresì previste norme per la tutela e protezione del giocatore (artt. 14 e 15) e per la gestione dei giochi a distanza e delle vincite (artt. da 16 a 21); infine, è inserita una specifica previsione per il contrasto all’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione (art. 22).

Per quanto riguarda la prevenzione del riciclaggio, si segnalano le novità relative alla tracciabilità e al “punto vendita ricariche”. In materia di tracciabilità, si specifica che il contratto di gioco predisposto dal concessionario deve prevedere l’utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni AML/CFT, stabilendo che tutte le operazioni di accredito e addebito debbano avvenire “mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari” (art. 6, comma 8, lett. c), e), f), g), h) e l)). Per garantire la certezza dell’identificazione del giocatore, si precisa che l’apertura del conto di gioco può avvenire “esclusivamente con l’utilizzo di un valido documento di identità o di altro strumento di identificazione digitale anche con sicurezza di secondo livello, riconosciuto in Italia, indicato con provvedimento del direttore” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) (art. 6, comma 8, lett. b)).

I concessionari autorizzati alla raccolta a distanza sono inoltre obbligati a tracciare tutti i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete (art. 7). Il punto vendita ricariche è definito come il “luogo della rete fisica il cui titolare, autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, è scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario per la sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico online, consistenti nella assistenza al giocatore nella apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, esclusa in ogni caso sia l’offerta di gioco a distanza sia la movimentazione delle somme, anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del giocatore” (art. 2, comma 1, lett. r); è espressamente esclusa l’attività di prelievo delle somme giacenti sul conto e del pagamento delle vincite (art. 13, comma 3).

Presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche è l’iscrizione in un apposito albo istituito e tenuto dall’ADM. Inoltre, fermi gli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 posti in capo al prestatore di servizi di gioco, è richiesto al punto vendita ricariche di identificare il titolare del conto di gioco online e di verificare l’identità della persona che chiede l’apertura, la chiusura nonché la ricarica presso il punto vendita (artt. 6, comma 8, lett. b) e 13, comma 5).

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del decreto antiriciclaggio72, il D.lgs. 41/2024 stabilisce altresì che la ricarica del conto di gioco avvenga mediante gli strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati per l’effettuazione delle operazioni. Tuttavia, è consentito effettuare ricariche fino a un massimo settimanale di 100 euro anche in contanti o con strumenti di pagamento diversi da quelli indicati in precedenza. Il concessionario deve garantire il rispetto di questo limite attraverso specifiche misure implementate nel sistema informatico utilizzato dai punti vendita ricariche; per gli obblighi che ricadono su questi ultimi, si applicano le disposizioni dell’art. 64 del D.lgs. 231/200773, nonché l’art. 9 del medesimo decreto riguardo ai controlli AML/CFT della Guardia di Finanza art. 13).

Per il contrasto all’offerta di gioco a distanza in assenza di concessione, l’art. 22 del D.lgs. 41/2024 prevede l’emanazione di un regolamento del Ministro dell’Economia e delle finanze, adottato su proposta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che disciplinerà, da un lato, le modalità di esclusione

dell’offerta di gioco proveniente da soggetto privo di concessione e, dall’altro, di concerto con la Banca d’Italia, “le modalità per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative a operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione”. Il medesimo regolamento dovrà altresì prevedere “misure informatiche, anche implicanti il ricorso a soluzioni di intelligenza artificiale, preordinate alla individuazione dei siti informatici, cui inibire l’accesso, di offerta di gioco a distanza non legale in quanto non riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell’articolo 6”.

L’ADM, d’intesa con la Guardia di finanza, redige la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco a distanza direttamente ed esclusivamente riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell’art. 6 del decreto; redige altresì e aggiorna costantemente la lista dei siti informatici il cui accesso è inibito in quanto volti a una offerta non legale di gioco a distanza. Le liste in questione sono rese pubbliche, con la più adeguata evidenza, in apposite sezioni dei siti istituzionali dell’ADM e della Guardia di finanza”.

PressGiochi

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