24 Gennaio 2025 - 09:35

Stabilità 2016. 10 mln in più dal Lotto al Ministero dei beni culturali

L’articolo 22 della legge di Stabilità 2016 reca autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali, tra cui 10 milioni di euro annui al fine di incrementare la quota degli utili

02 Novembre 2015

L’articolo 22 della legge di Stabilità 2016 reca autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali, tra cui 10 milioni di euro annui al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al MIBACT

Si autorizza così la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il recupero e la conservazione dei beni culturali, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.

In particolare, come evidenzia il servizio studi del Senato, la quota di spesa autorizzata per le finalità indicate è destinata ad incrementare il Fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del MIBACT in cui confluisce quota parte delle risorse derivanti dalle estrazioni dei giochi del lotto.

La Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2014 sottolineava la progressiva riduzione delle risorse provenienti dai giochi del lotto destinate al Mibact, passate da € 47,7 mln nel 2011 ad € 22,6 mln nel 2014.

Al riguardo si ricorda che l’art. 3, co. 83, della L. 662/1996, prevedendo la definizione di nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto, ha disposto che ogni anno fosse riservata al Ministero per i beni culturali e ambientali, con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell’esercizio precedente, una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione infrasettimanale, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.

In seguito, l’art. 2, co. 615, della L. 244/2007 ha previsto che, dal 2008, non si sarebbe più dato luogo alla riassegnazione di alcune somme – fra le quali quelle di cui all’art. 3, co. 83, della L. 662/1996 – versate all’entrata del bilancio dello Stato.

In relazione al divieto di riassegnazione, che interessava vari Ministeri, i co. 616 e 617 della stessa L. 244/2007 hanno disposto l’istituzione, nei relativi stati di previsione, di appositi Fondi da ripartire, con decreto ministeriale, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative. La dotazione dei Fondi, nei quali doveva confluire il 50% dei versamenti riassegnabili nell’anno 2006 ai pertinenti capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato, è rideterminata annualmente in base all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti.

 

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