19 Gennaio 2025 - 09:34

Senato, Albano risponde su Imposta sugli Intrattenimenti e IVA

Le attività di intrattenimento e quelle di spettacolo sono elencate, rispettivamente, nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e nella tabella C allegata al

14 Giugno 2024

Le attività di intrattenimento e quelle di spettacolo sono elencate, rispettivamente, nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e nella tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Come afferma al Senato il sottosegretario Lucia Albano rispondendo all’interrogazione presentata dal senatore Melchiorre, “la disciplina vigente prevede che alle esibizioni di musica dal vivo « di qualsiasi genere » si applichi un doppio regime: qualora l’esecuzione dal vivo sia pari ad almeno il 50 per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività si identifica come « spettacolo » ex articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e si applicherà il regime IVA ordinario; qualora invece la predetta soglia non sia raggiunta – dunque quando la musica preregistrata superi il 50 per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali – allora troverà applicazione il regime ordinario IVA più l’imposta sugli intrattenimenti. Segnatamente, ai fini IVA, l’articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 72, prevede che, per attività di intrattenimento, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, l’imposta si applichi sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti e sia riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima.

Per il settore è, pertanto, già previsto un regime semplificato che prevede, oltre all’adozione di un’unica base imponibile per IVA e imposta sugli intrattenimenti, la detrazione IVA forfettizzata in misura pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili e l’esonero da adempimenti di fatturazione e registrazione dei corrispettivi.

Per completezza, si evidenzia che l’applicazione delle due imposte sulla medesima base imponibile risulta compatibile con la normativa dell’Unione europea, come affermato dalla Corte di cassazione, da ultimo con l’ordinanza n. 36494 del 13 dicembre 2022, che si è pronunciata sulla questione richiamando la sentenza Giant della Corte di giustizia UE (Causa C-109/90 del 19 marzo 1991, tra la NV Giant e il comune di Overijse).

Per la CGUE l’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE ammette l’esistenza di un’imposta concorrente con l’IVA – quale, nel caso di specie, un’imposta sugli intrattenimenti – considerato che detta imposta non ha carattere generale, in quanto si applica solo ad una « categoria limitata di beni e di servizi », e non viene riscossa in ciascuna fase del processo di

produzione e di distribuzione. Inoltre, l’articolo 74-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede semplificazioni, ai fini IVA, anche per le attività di spettacolo di cui alla tabella C allegata al decreto IVA: gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il rilascio del titolo di accesso e la determinazione della base imponibile è nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’imposta sugli acquisti, per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché per quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro. Tanto premesso, eventuali modifiche della disciplina vigente per l’IVA si renderebbero possibili solo nei limiti posti dalla direttiva 2006/112/CE.

“La SIAE – precisa il sottosegretario all’economia – è un ente pubblico economico a base associativa ed è disciplinata, ai sensi della legge n. 2 del 2008, da norme di diritto privato; ciò comporta che la SIAE operi con spiccata autonomia operativa. I rapporti di collaborazione tra la SIAE e l’Amministrazione finanziaria sono regolati da apposita convenzione, sottoscritta da ultimo il 23 ottobre 2020, con la quale sono disciplinati le attività di cooperazione della SIAE con gli Uffici dell’Agenzia per il reperimento, l’acquisizione ed il controllo del volume lordo dei corrispettivi ai fini dell’IVA e dell’imposta sugli intrattenimenti, per la vigilanza, il controllo e la constatazione delle violazioni, nonché per l’attività tecnico-amministrativa, di controllo e assistenza inerente l’attivazione ed il funzionamento dei sistemi di biglietterie automatizzate e dei misuratori fiscali. In particolare, le attività svolte da SIAE risultano significative sia sotto il profilo del presidio del territorio in ottica di deterrenza e controllo del settore degli spettacoli, sia sotto il profilo gestionale delle biglietterie automatizzate utilizzate dagli esercenti per l’emissione dei titoli di accesso alle manifestazioni (rilascio delle carte di attivazione, gestione e assistenza delle apparecchiature, ricezione e messa a disposizione dell’Agenzia dei dati).

Nella convenzione che ha durata novennale sono previsti, tra l’altro: l’adeguamento del processo di acquisizione del volume dei corrispettivi, tarato sui soli corrispettivi non acquisiti dall’Agenzia tramite fatturazione elettronica e registratori telematici; gli scambi informativi e di interlocuzioni preventive per una migliore selezione dei soggetti da sottoporre a controllo; l’adeguamento e l’aggiornamento degli applicativi SIAE in uso all’Agenzia per l’interrogazione

puntuale dei corrispettivi e per la consultazione degli atti di vigilanza e contestazione emessi da SIAE; l’innalzamento del numero annuo di controlli da svolgere a cura della SIAE; la revisione del sistema di remunerazione volto a ridurre i costi a carico dell’Agenzia in un quadro complessivo di efficientamento e di innalzamento dei livelli di servizio, superando il precedente criterio di calcolo in misura percentuale rispetto al volume di affari acquisito e l’individuazione di tre nuove voci di remunerazione: una fissa, atta a remunerare il complesso delle attività di SIAE e il presidio assicurato sul territorio anche in termini di deterrenza e promozione della compliance; una incentivante, correlata al raggiungimento di specifici obiettivi (già presente nella vecchia convenzione ma potenziata); una premiale, correlata alla valutazione di accuratezza, proficuità ed efficacia dell’azione di SIAE.

In relazione alla richiesta del Senatore interrogante volta ad « accertare e, se lo dovessero ritenere appropriato, aggiornare le modalità di utilizzo della spesa di 104,31 milioni di euro confermata in sede di definizione della convenzione tra l’Agenzia delle entrate e la SIAE », l’Agenzia evidenzia che tale importo è stato individuato a seguito di confronti con la controparte anche con riferimento all’analisi dei costi e del contesto operativo di riferimento. La convenzione, inoltre, stabilisce regole di erogazione del compenso diversificate, correlate anche al raggiungimento di specifici obiettivi di recupero individuati dall’Agenzia. A fini dell’erogazione totale o parziale delle quote incentivanti e premiali, inoltre, la convenzione prevede il controllo da parte delle strutture di Audit del raggiungimento dei predetti obiettivi.

Con riferimento alla proposta di revisione della vigente normativa tributaria in materia d’imposta sugli intrattenimenti e IVA, si fa presente che il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, attuativo della delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, ha abolito l’imposta sugli spettacoli istituendo l’imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività. Questa riforma ha distinto, in sostanza, le attività di intrattenimento assoggettandole alla relativa imposta nonché al regime IVA recato dall’articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dalle attività di spettacolo che sono state assoggettate all’IVA, secondo le disposizioni di cui all’articolo 74-quater del medesimo decreto.

Quanto, infine, alla richiesta di sapere se « non si ritenga opportuno valutare l’adeguamento delle condizioni operative, retributive e pensionistiche dei lavoratori operanti all’interno delle agenzie mandatarie » il Ministero del lavoro precisa che l’INPS, nella circolare n. 83 del 28 marzo 1997, al punto n. 10, si è occupato dell’inquadramento previdenziale dei lavoratori in argomento, precisando che i soggetti che svolgono attività lavorativa a favore della SIAE con la qualifica di agenti mandatari non devono essere considerati agenti o rappresentanti di commercio, iscrivibili come tali all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, ma devono essere qualificati come lavoratori autonomi i cui compensi devono esser fatti rientrare nella previsione di cui all’articolo 53 (ex articolo 49), comma 1 (redditi professionali), del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e pertanto assicurabili ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla Gestione separata.

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