22 Novembre 2024 - 06:59

Il Tar Sardegna conferma il distanziometro regionale ai giochi anche senza l’attuazione della norma da parte della Giunta

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso di un operatore di giochi contro il distanziometro applicato nel comune di Selargius. La sala giochi si trova a

05 Giugno 2024

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso di un operatore di giochi contro il distanziometro applicato nel comune di Selargius.

La sala giochi si trova a poche decine di metri da un ufficio della ASL e un ambulatorio, un istituto scolastico e l’ospedale a poco più di 200 metri e una chiesa.

Un distanziometro predisposto dalla legge regionale n. 2/2019 che sarebbe dovuto entrare in vigore ad inizio 2024 ma, come segnalato negli anni anche da interventi politici, non era mai intervenuto l’atto della Giunta regionale che lo aveva reso attuativo. La decisione del giudice amministrativo potrebbe quindi diventare un pericoloso precedente che preoccupa gli operatori della Regione.

Secondo la sala giochi “l’art. 12, comma 2 della L.R. n. 2/2019 richiamato dal Comune non sarebbe immediatamente applicabile, essendo necessario un ulteriore intervento della Giunta Regionale, chiamata a determinare, entro il limite massimo dei 500 metri, la distanza dai siti sensibili entro la quale è interdetta l’apertura dei suddetti esercizi commerciali, né avendo il Comune, anche a volerlo considerare ammissibile, provveduto a fissare, con normativa propria, le distanze da rispettare tra sale giochi e siti sensibili”.

Il Tar ribadisce tuttavia che “La norma regionale posta a fondamento dell’esercizio del potere, l’art. 12, comma 2, L.R. n. 2/2019 dispone che “è vietata l’apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”.

La tesi interpretativa proposta dalla ricorrente, per cui la norma non sarebbe immediatamente applicabile, ma avrebbe natura unicamente programmatica, vista la delega alla Giunta regionale di determinare le distanze dai luoghi sensibili, mai attuata, non può trovare accoglimento”.

Il Tar prosegue affermando: “A fronte del compendio normativo ed ermeneutico sin qui esposto, perciò, non può accedersi alla tesi della ricorrente per cui il limite di 500 metri di distanza dai luoghi sensibili posto dalla norma regionale non sarebbe applicabile fino all’intervento della Giunta regionale, cui è delegata l’adozione di un atto ulteriore per la determinazione di più specifiche distanze entro il predetto limite dei 500 metri di distanza dai luoghi sensibili.

Tale interpretazione frustrerebbe del tutto la finalità perseguita dal legislatore regionale, poiché è esso stesso ad aver adottato una disciplina che intende prevenire la diffusione della ludopatia, che è, come visto, interesse pubblico di rango primario, e ne verrebbe rinviata l’applicazione ad un momento futuro ed incerto, anche alla luce della circostanza per cui, ai sensi del successivo comma 5, la Giunta avrebbe dovuto esercitare la delega di cui al comma 2 entro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge”.

PressGiochi

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