Con la Delibera n. 150/24/CONS, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha dato il via libera alle Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi del Campionato Femminile di Serie
Con la Delibera n. 150/24/CONS, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha dato il via libera alle Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi del Campionato Femminile di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa per le stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Questo documento, trasmesso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Divisione Calcio Femminile, è stato approvato ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
Uno degli aspetti cruciali delle Linee-guida riguarda l’esercizio dei diritti di “betting”. In linea con l’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l’organizzatore della competizione dovrà garantire che l’attività di scommesse sia condotta in modo conforme alle normative vigenti. Questo significa che qualsiasi forma di sfruttamento dei diritti di betting dovrà rispettare rigorosamente le disposizioni legislative per assicurare un’adeguata tutela degli interessi sportivi e commerciali coinvolti.
Nell’attuazione delle Linee-guida, l’organizzatore della competizione dovrà considerare diverse osservazioni di carattere generale. Tra queste, si evidenziano:
la produzione audiovisiva deve garantire la qualità e continuità del servizio in caso di streaming, anche se l’evento non è soggetto alla tutela dell’art. 33, comma 4
del TUSMA;
deve essere garantito il libero e completo esercizio del diritto di cronaca, riferito agli avvenimenti che accadono all’interno degli impianti sportivi, nel rispetto dei diritti acquisiti dai titolari di esclusive, anche mediante riprese dedicate nel caso di accadimenti di particolare rilievo. Il sistema di rimborso del costo tecnico per l’esercizio del diritto di cronaca deve rispettare il principio dell’orientamento al costo, tenuto conto dell’ampiezza del bacino di riferimento, inteso esclusivamente come numero di squadre che insistono su un determinato territorio, in considerazione della diretta proporzionalità tra numero di squadre e accesso alle immagini, fermo restando l’esercizio da parte dell’Autorità dell’attività di vigilanza di cui all’art. 5, comma 7, del Decreto;
gli assegnatari dei diritti dovranno fornire adeguate garanzie al fine di assicurare la qualità e continuità del servizio in caso di streaming, anche se l’evento non è soggetto alla tutela dell’art. 33, comma 4 del TUSMA, e le eventuali controversie potranno essere risolte in via extragiudiziale dinanzi all’Autorità, ai sensi dell’art. 40 del TUSMA;
i cambiamenti al format delle competizioni sono ammessi solo in presenza di condizioni oggettive e che gli eventuali effetti sui pacchetti assegnati siano ripartiti secondo criteri oggettivi, equi e non discriminatori di ripartizione delle modifiche che si riflettono sui diversi pacchetti assegnati;
negli inviti ad offrire dovrà essere adottata e resa pubblica l’eventuale decisione in ordine all’autoproduzione degli eventi e dovranno essere descritte le attività ancillari per la realizzazione dei prodotti audiovisivi, quali la regia, le grafiche, i gruppi elettrogeni, le attività di contribuzione, distribuzione ed editoriali e la relativa incidenza sulle tariffe indicate per la produzione degli eventi.
L’approvazione delle Linee-guida da parte dell’AGCOM rappresenta un passo significativo per la regolamentazione e la commercializzazione dei diritti audiovisivi delle competizioni di calcio femminile in Italia.
PressGiochi
Fonte immagine: https://it.depositphotos.com
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