22 Novembre 2024 - 13:40

Tar Marche, respinto il ricorso di due sale giochi di Ancona

Il Comune aveva ordinato la chiusura delle attività per violazione della legge regionale n. 3/2017, che vieta l’ubicazione di sale giochi entro 500 metri da luoghi sensibili come scuole e istituti di credito.

20 Maggio 2024

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata dal titolare di due sale giochi situate ad Ancona contro il comune che aveva ordinato la chiusura delle attività per violazione della legge regionale n. 3/2017, che vieta l’ubicazione di sale giochi entro 500 metri da luoghi sensibili come scuole e istituti di credito.

Il titolare aveva acquisito le due sale giochi tramite un contratto di cessione di ramo d’azienda per il quale aveva presentato le domande di autorizzazione per le due attività, ma il Comune non aveva risposto entro il termine di trenta giorni. Solo successivamente aveva ricevuto l’ordinanza comunale che ordinava la chiusura delle attività.

Avverso l’ordine di chiusura, il titolare aveva presentato ricorso al TAR, il quale lo aveva respinto, affermando che non operava il meccanismo del silenzio-assenso. Successivamente, aveva chiesto il risarcimento per il danno subito a causa del ritardo nel rilascio delle autorizzazioni, sostenendo che, se il Comune avesse agito tempestivamente, avrebbe potuto beneficiare della disciplina transitoria della legge regionale n. 3/2017, continuando a operare fino al 31 dicembre 2019.

Il danno era stato quantificato in €131.948,69, includendo sia il lucro cessante fino alla fine del 2019 sia il danno emergente per i costi sostenuti nell’acquisto dell’azienda.

Il TAR delle Marche ha respinto la domanda di risarcimento, sottolineando che il risarcimento per danni da ritardo richiede la prova che il ritardo stesso abbia causato un danno effettivo e che il provvedimento atteso avrebbe avuto esito favorevole. Nel caso in questione, il Tribunale ha rilevato che non era dimostrato che le autorizzazioni sarebbero state rilasciate anche senza il ritardo, poiché vi erano altri fattori ostativi, come le irregolarità riscontrate durante i controlli della Squadra Mobile di Ancona.

Inoltre, il TAR ha precisato che, in materia di autorizzazioni per le sale giochi, il controllo del Comune non si limita solo ai locali, ma si estende anche ai requisiti soggettivi degli operatori. Nel caso specifico, non era garantito che questi requisiti fossero stati soddisfatti. La sentenza ha stabilito che, in assenza di prove sufficienti che le autorizzazioni sarebbero state concesse e mantenute, la richiesta di risarcimento non poteva essere accolta.

PressGiochi

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