Il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello presentato dall’AGCOM contro la sentenza del Tar Lazio a favore di Google e relativa alla pubblicazione di annunci pubblicitari relativi al
Il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello presentato dall’AGCOM contro la sentenza del Tar Lazio a favore di Google e relativa alla pubblicazione di annunci pubblicitari relativi al gioco d’azzardo.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha contestato a Google l’applicazione del regime “privilegiato” di responsabilità previsto dall’articolo 16 del Decreto legislativo n. 70/2003, sostenendo che tale regime non si applicasse al settore dei giochi d’azzardo e che Google non potesse essere considerato un hosting provider passivo. Al contempo, Google ha sostenuto l’applicabilità di tale regime e ha negato la propria responsabilità nella pubblicazione degli annunci contestati.
L’Autorità ha anche respinto l’argomento secondo cui Google sarebbe esonerato dalla responsabilità a causa dell’impiego da parte degli inserzionisti di un meccanismo fraudolento chiamato “cloaking”, che nasconde la reale destinazione dei link pubblicizzati.
Dopo un’attenta analisi dei fatti e delle normative pertinenti, il Collegio ha concluso che il regime privilegiato di responsabilità previsto dall’articolo 16 del Decreto legislativo n. 70/2003 non si applicasse al caso in questione, in quanto escluso dal diritto comunitario e nazionale per quanto riguarda i giochi d’azzardo. Inoltre, Google è stata considerata un hosting provider attivo, non passivo, in base alla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
In merito alla violazione delle normative sulla pubblicità del gioco d’azzardo, il Collegio ha stabilito che Google avesse violato il divieto di pubblicizzare giochi d’azzardo con vincite in denaro derivante dal Decreto dignità. Nonostante le contestazioni di Google riguardo all’effettiva violazione e alla propria colpevolezza, il Collegio ha ritenuto che Google non avesse fornito prove sufficienti a escludere la propria colpa.
Infine, il Collegio ha esaminato la questione della quantificazione della sanzione. È emerso che la sanzione doveva essere rideterminata in base alle disposizioni legislative pertinenti, che prevedono una sanzione pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, con un minimo di 50.000 euro per ogni violazione.
In conclusione, il Collegio ha accolto parzialmente le richieste dell’Autorità e ha respinto gli appelli di Google, confermando la violazione delle normative sulla pubblicità del gioco d’azzardo e rideterminando la sanzione in conformità alle disposizioni di legge.
PressGiochi
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