22 Dicembre 2024 - 17:37

Ippica, il M5S vuole chiarimenti sull’attribuzione dei fondi solo agli ippodromi di Palermo e Livorno

Perché sono stati attribuiti i fondi 4 milioni di euro l’anno previsti dalla legge di bilancio per il 2022 agli ippodromi di Palermo e di Livorno e non anche a

10 Maggio 2024

Perché sono stati attribuiti i fondi 4 milioni di euro l’anno previsti dalla legge di bilancio per il 2022 agli ippodromi di Palermo e di Livorno e non anche a tutti gli altri ippodromi presenti nell’intero territorio nazionale?

A chiederlo in una interrogazione presentata ieri in Senato al Ministro dell’agricoltura sono stati i rappresentanti del M5S Croatti, Sironi e Naturale.

“Con l’articolo 1, comma 870, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) – si legge – è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 destinato a garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura;

la legge demandava a un decreto attuativo del Ministero l’indicazione dei criteri di riparto delle risorse tra gli impianti ippici aperti nel 2021, e, dunque, tra l’ippodromo “F. Caprilli” di Livorno (riaperto l’8 novembre 2021) e l’ippodromo “La Favorita” di Palermo (riaperto il 15 dicembre 2021);

al riparto si è provveduto, esclusivamente nei confronti dei predetti impianti, con decreto del 1° marzo 2022 n. 97906 del sottosegretario di Stato Francesco Battistoni, che ha equamente suddiviso le somme all’interno di ogni anno di riferimento tra le discipline di trotto e di galoppo;

per quanto risulta agli interroganti lo stanziamento a beneficio dei citati impianti di “nuova apertura” è avvenuto al di fuori dei criteri di riparto previsti per l’assegnazione delle risorse ordinariamente previste per gli ippodromi nazionali attualmente in funzione. A riguardo, il Consiglio di Stato, con pareri n. 3951/2014 e n. 2148/2017, ha precisato che le somme elargite alle società che gestiscono gli ippodromi e hanno natura giuridica di “sovvenzione” ai sensi della legge n. 241 del 1990. Tale norma subordina la concessione di vantaggi economici di qualunque genere alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi, scrutinio quest’ultimo che non può prescindere dal rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità;

nel caso di specie, tuttavia, risulta oscura anche la ratio che ha animato il legislatore avendo lo stesso, con la medesima legge n. 234 del 2021, previsto una decurtazione del 15 per cento nel triennio 2022-2024 dell’ammontare complessivo dei finanziamenti destinati all’ippica, tale da porre a rischio la continuità aziendale delle società di corse, già da anni gravate da costanti perdite di bilancio;

in altri termini, il requisito dell’apertura nel corso del 2021 è stato l’unico criterio sufficiente e necessario per la concessione del finanziamento dei due impianti di Palermo e Livorno, in assenza di ulteriori criteri meritori valevoli ordinariamente per tutti gli altri ippodromi presenti nel territorio nazionale. Tale condizione pone particolari dubbi sulla legittimità della decisione sotto il profilo dell’opportunità e della ragionevolezza, se si tiene in considerazione il fatto che l’intero settore dell’ippica in Italia è alimentato da un fondo generale di per sé già incapiente per garantire la sopravvivenza di tutti gli impianti in funzione, ma anche della ravvicinata prossimità tra la riapertura degli ippodromi di Palermo e Livorno e l’approvazione della legge che ha disposto lo speciale finanziamento loro destinato;

dal bilancio abbreviato d’esercizio della società di gestione dell’ippodromo di Livorno, Sistema Cavallo S.r.l., relativo alle annualità 2021, 2022, 2023, nella sezione “Nota integrativa abbreviata, altre informazioni – Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro carico” emerge un significativo differenziale per la voce “compensi” risultante rispettivamente, nelle tre annualità citate: 122.000 euro (2021), 983.246 (2022), 490.000 euro (2023);

inoltre, con particolare riferimento alla gestione dell’ippodromo di Palermo, sono note agli interroganti le vicende giudiziarie attualmente in corso di accertamento riguardanti una presunta estorsione aggravata dal metodo mafioso;

considerato che la decisione di finanziare gli ippodromi di nuova apertura, pertanto, ha prodotto effetti negativi sugli ippodromi collocati sull’intero territorio nazionale, e in particolare degli impianti situati in Emilia-Romagna (Ghirlandina di Modena, Arcoveggio di Bologna, Candiano di Ravenna e Savio di Cesena) destinatari di esigui finanziamenti malgrado la costante contrazione delle attività provocata dall’assenza di un’organica riforma del settore più volte invocata”.

I senatori M5S chiedono quindi di sapere:

quali siano, anche alla luce degli elementi e dei fatti di cronaca esposti e stante l’indeterminatezza della formula normativa (riferita esclusivamente agli impianti ippici “di recente apertura”), le ragioni poste alla base della decisione di attribuire, in assenza di ulteriori criteri meritori, le somme previste dalla legge n. 234 del 2021 esclusivamente agli ippodromi di Palermo e di Livorno e non anche a tutti gli altri ippodromi presenti nell’intero territorio nazionale;

se sia stato effettuato per gli ippodromi di Palermo e di Livorno, al pari di quanto avviene ordinariamente per gli importi assegnati a tutti gli ippodromi attivi sul territorio nazionale, una verifica a consuntivo sull’effettivo impiego delle somme loro assegnate dalla legge di bilancio per il 2022;

se non si intenda procedere all’avvio di una riforma organica finalizzata al rilancio del settore dell’ippica, fondata sulle proposte degli addetti ai lavori, in particolare con riferimento ai criteri premiali per il finanziamento degli impianti più meritevoli.

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